Italian Court remits case to hearing regarding formal requirements for re-filing administrative appeals under TUB.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione remitted the case to a public hearing to address a procedural question regarding the form of re-filing administrative appeals. Recurrents argued that notification was required instead of deposit, citing specific TUB provisions, while the opposing party contended the deposit method was mandatory. The court determined the issue of formal requirements for translatio iudicii holds nomofilactic relevance and thus required further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145, comma IV TUB; Art. 11, comma 2 D.Lgs 104/2010: When a special law prescribes notification for re-filing administrative appeals, the court must examine whether the form used constitutes a violation of mandatory procedural rules requiring immediate remittal for clarification.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 38202-2019 proposto da: FERRARO MARIO, GATTO GIANPASQUALE, CAMPOLONGO NICOLA DANIELE, AVOLIO LORENZO, IACUCCI ADOLFO, MAZZEI ARMANDO rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Lepera ed elettivamente domiciliati in Roma (00193), Via Federico Cesi n.21, presso lo studio dell’Avv. Roberto Bilotta -Ricorrenti - contro BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato D'AMBROSIO RAFFAELE (DMBRFL64A04H703Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GIORGI NICOLA (DGRNCL70C21E506C) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7458/2015 depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: con decreto del 16.5.2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da Campolongo Nicola Daniele, ex art. 145, comma IV TUB, con atto di riassunzione in seguito alla declaratoria, da parte del TAR di Roma, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; la Corte d’appello ha affermato che il ricorso per riassunzione si sarebbe dovuto proporre secondo le modalità di cui all’art.145 , comma IV del TUB, con atto notificato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e con successivo deposito presso la cancelleria della Corte d’appello;
Considerato che: con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.11, comma 2 del D. Lgs 104 del 2.7.2010, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; la questione di diritto posta dai ricorrenti riguarda la forma dell’atto di riassunzione nelle ipotesi in cui la legge speciale prescriva che debba effettuarsi non con il deposito del ricorso ma con atto notificato alla controparte; detta questione, che attiene ai profili formali della translatio iudicii, ha rilievo nomofilattico; P. Q. M. rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella came