Cassation court allows lawyer's appeal against fee liquidation order due to timely electronic filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower tribunal's order declaring the lawyer's opposition to the fee liquidation inadmissible as late. The lawyer argued the opposition was filed electronically on June 27, 2018, within the thirty-day deadline, while the tribunal had ignored the electronic receipt. The court ruled that electronic filing is perfected upon receipt, validating the timely submission and overturning the lower court's procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.lgs. 150/2011; Art. 170 D.P.R. n. 115/2002: Electronic filing of an opposition is perfected upon receipt, thereby validating its timeliness even if the physical date appears late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10716/2022 R.G. proposto da D’ALESSANDRO ANTONIA, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Bari, alla Via Turati n. 4. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari pubblicata in data 23.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Antonia D’Alessandro ha difeso Angela Martinell i, ammessa al gratuito patrocinio, in un giudizio avente ad oggetto il pagamento degli assegni di mantenimento, definito con transazione.
L’istanza di liquidazione del compenso è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di pace e la successiva opposizione è stata ritenuta tardiva, poiché proposta con ricorso depositato in data il 3.7.2018, oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. D’Alessandro propone ricorso affidato a due motivi. Oggetto: compensi professionali Il Ministero non ha svolto difese.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011, 115, 152, 702 quater c.p.c. e 13, comma secondo, D.M. 44/2011, asserendo che il ricorso era stato spedito e depositato telematicamente ed era pervenuto il 27.6.2018, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il tribunale preso in esame la ricevuta del deposito telematico del ricorso in opposizione, attestante la tempestività dell’opposizione. Il primo motivo è fondato. Il decreto opposto era stato notificato in data 28.5.2018 e – come risulta dalla ricevuta di consegna del deposito telematico - il ricorso era stato depositato il 27.6.2018 e quindi entro il termine di trenta giorni imposto a pena di decadenza anche per i giudizi regolati dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 (cfr.
Corte cost. 106/2016). Il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona - anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento - al momento della ricevuta di avvenuta consegna, deposito che, per quanto detto, era tempestivo (Cass. 1369/2023; Cass. 31999/2019). Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo. L’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa, uniformandosi all’enunciato principio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di