Cassation court dismisses appeal claiming invalid notification to multiple parties via single lawyer's single copy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that notification to multiple defendants via a single lawyer's single copy was invalid. The appellant argued this violated procedural rules requiring multiple copies for multiple parties, but the court held that the constituted lawyer acts as the sole recipient and distributor of the act. Consequently, the notification was deemed valid and effective under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Cass. S.U. n. 29290/2008: Notification to a constituted lawyer for multiple parties via a single copy is valid and effective because the lawyer is the designated recipient obligated to inform all represented parties.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10427/2022 R.G. proposto da : SIMONCELLI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO, 6, presso lo studio dell’avvocato ROCCHI LUCA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SIMONCELLI MARINA, SIMONCELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 27, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO CLAUDIA, che li rappresenta e difende -controricorrenti- SIMONCELLI BARBARA, SIMONCELLI STEFANO, SIMONCELLI MASSIMO -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO ROMA n. 6425/2021 depositata il01/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Viene proposto da Cristina Simoncelli, sulla base di un solo motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che definito la controversia ereditaria intrapresa dinanzi al Tribunale di Roma da Simoncelli Massimo, Simoncelli Barbara, Simoncelli Cristina e Simoncelli Stefano nei confronti di Simoncelli Marina e Simoncelli Claudio. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello, adita da Simoncelli Massimo, ha rigettato l’appello, nella contumacia, fra gli altri dell’attuale ricorrente SimoncelliCristina.
Resistono con controricorso gli intimat i Simoncelli Marina e Simoncelli Claudio, mentre non svolgonodifese gli altri intimati. La parte ricorrente e controricorrente hanno depositato altresì la memoria prima dell’udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, della l. n. 53 del 1994, perché la Corte d’appello ha deciso nella contumacia della ricorrente, nonostante la nullità della notificazione dell’impugnazione, in quanto eseguita nei confronti di più parti presso un unico difensore mediante consegna di una sola copia o comunque di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto era destinato.
Il ricorsoè inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c.,si pone in contrasto con orientamento di questa Corte, (Cass. S.U., n. 29290/2008), cui il collegio intende dare continuità, secondo cui «La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c. ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo» (nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza successiva, Cass. n. 20257/2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, nei confronti dei controricorrent i , seguono la soccombenza, mentre non occorre procedere sulle spese degli altri intimati, non avendo questi svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 5.000,00, di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di cons