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Ordinanza — n. 22686/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules consumer forum prevails over professional forum for lawyer fee disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22686/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Rome Court of Appeal's declaration of incompetence regarding a lawyer fee dispute. The appellants argued that the consumer forum should apply because the client resides in Rome, while the lower court prioritized the last-instance judge rule. The Supreme Court affirmed that the consumer forum is exclusive and prevails over other territorial rules in such professional liability contexts.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. n. 206/2005; Art. 14 d.lgs. n. 150/2011: In disputes between lawyers and clients regarding professional fees, the consumer forum based on the client's residence prevails as an exclusive jurisdiction over the forum of the last-instance judge.

Parole chiave

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consumer forum lawyer fees exclusive jurisdiction territorial competence professional liability competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori categorie di competenza incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005
150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs.
Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
La Corte d'appello di Roma, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs.
Art. 637 comma 3 c.p.c.
art. 702 bis c.p
Gli avvocati Donatella Garrì e Giuseppe Pugliese hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
La Corte d'appello di Roma, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8406 del 15/03/2022
206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass. n. 8406 del 15/03/2022; n.
Cass. n. 5703 del 12/03/2014
Cass. n. 12685 del 9/06/2011
Cass. n. 7357 del 7/03/2022
206 del 2005" (Cass. n. 7357 del 7/03/2022; n.
Cass. n. 21187 del 13/09/2017
Cass. n. 1464 del 24/01/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19508/2022 R.G. proposto da : GARRÌ DONATELLA, PUGLIESE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma , via S avoia n. 86, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI MARTINA, che lirappresenta e difende Unitamente all’avv. PUGLIESE GIUSEPPE, difensore di se stesso -ricorrenti- contro ALESSANDRO FRANCESCO, RIGGIO CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AMICO DA VENAFRO, 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO EMANUELA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESTUCCIA GIUSEPPE -resistenti- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2619/2022 depositata il22/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale che conclude perché la Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Gli avvocati Donatella Garrì e Giuseppe Pugliese hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Roma in data 22 giugno 2022, con la quale la stessa Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore della Corte d'appello di Catanzaro, a decidere sul ricorso proposto dagli avvocati Garrì e Pugliese per sentir condannare Riggio Concetta e Alessandro Francesco al pagamento dei compensi relativi all'opera professionale prestata in loro favore in primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e in secondo grado appello dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro.

La Corte d'appello di Roma, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per l’ipotesi di attività professionale svoltasi in più gradi, la domanda deve essere proposta al giudice che per ultimo abbia conosciuto della controversia, non essendo poi applicabile il foro del consumatore, al quale avevano invece fatto riferimenti i professionisti nel proporre la domanda alla Corte d’appello di Roma. Su tale presupposto, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la riassunzione della causa dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro. 2.I ricorrenti a sostegno del regolamento denunciano l’erronea impostazione seguita dal provvedimento impugnato, rilevando l'incompetenza della Corte d'appello di Catanzaro a decidere sulla controversia, in ragione del principio di prevalenza del foro del consumatore, essendo gli intimati residenti in Roma Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunaledi Roma.

I resistenti hanno depositatomemoria. 3.Il regolamento è fondato. Merita continuità il consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale "in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass. n. 8406 del 15/03/2022; n. 5703 del 12/03/2014; n. 12685 del 9/06/2011).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che anche "nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativa; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005" (Cass. n. 7357 del 7/03/2022; n. 21187 del 13/09/2017; n. 1464 del 24/01/2014).

Nella specie è pacifico che signori Alessandro e Riggio risiedano in Roma, sicché deve essere affermata la competenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, quale foro speciale del consumatore, in quanto organo di pari grado rispetto a quello che ha definito la controversia a cui è riferita la domanda di liquidazione dei compensi. Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento proposta dall’avv. Donatella Garrì; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti, con termini di legge per la riassunzione. Sp