Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 22656/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigant notification and jurisdictional errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22656/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal because the notification to two necessary co-litigants, Espugnatore Giorgio and Teresa, was not completed before the final judgment. The appellants argued that the lower court erred in declaring administrative jurisdiction over the construction dispute, while the respondent maintained adherence to building permits. The court ruled that the absence of the required co-litigants in the final decision rendered the judgment procedurally flawed and subject to remand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34 d.lgs. n. 80/1998; Art. 360, n. 1 c.p.c.: The ordinary court retains jurisdiction over construction disputes involving public interest entities, but a cassation judgment declaring jurisdictional defects is void if necessary co-litigants from the first instance were not notified.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigants notification defect ordinary jurisdiction administrative jurisdiction construction dispute procedural nullity cassation appeal violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 873 c.c.
Art. 907 c.c.
D.M. 2 Aprile 1968, n. 9
Art. 34 d.lgs. n. 80/1998
Art. 360, n. 1 c.p.c.
80 del 1998 , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 890 cod. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31021/2019R.G. proposto da MATTERA MARIA, domiciliata in Ischia, via L.do Mazzella n. 162, presso lo studio dell’avv. Vittorio Di Meglio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Pasquale Pacifico; –ricorrente – contro A.S.L. NAPOLI 2 NORD, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tundo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della valle n. 4, presso lo studio dell'avv.Mario T uccillo ; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 3976/2018 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 22/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2023 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Con citazione notificata il 4-7 agosto,Mattera Maria, premesso che era proprietaria di un edificio di due piani ad uso abitativo, sito in Serrara- Fontana e caratteri zzato, al primo piano, da una terrazza a livello, munita, sul lato sud-est, di ringhiera con Oggetto: Distanze affaccio sul confinante e sottostante fondo della A.S.L. 2, che quest'ultima stava erigendo lungo il confine nord - est della terrazza, previo rilascio di parere urb anistico e concessione edilizia e approvazione del progetto definitivo e della sua variante, un edificio a distanza inferior e ai 10 mt. dalla parete finestrata, come prescritto dall’art. 9 del D.M. 2 Aprile 1968, e che, in tal modo, erano state anche violate le distanze dalle sue vedute, ed Espugnatore Giorgio e Teresa, che , assieme ad essa, lamentavano la lesione del diritto alla salute derivante dalla realizzazione della sala mortuaria addossata al muro di sostegno delloro terrazzo, dalle esalazioni promananti dalla stessa e dalle ripercussioni sull’abitabilità della dimora, cit arono in giudizio , unitamente ai congiunti conviventi,la A.S.L. 2, onde ottenere la sua condanna all'arretramento di tutte le opere fronteggianti il proprio edificio fino alla distanza di metri 10 dallo stesso, con divieto di realizzare costruzioni in violazione della distanza, all'arretramento di tutte le opere site a meno di metri tre dalle vedute, con divieto di realizzare opere di ogni genere in violazione di tale distanza, e all'arretramento della camera mortuaria fino alla distanza ritenuta necessaria ex art. 890 cod. civ. per evitare nocumento al proprio fondo , in ragione del pregiudizio arrecato alla loro salute psichica e fisica.

Costituitasi in giudizio, la A.S.L. 2 chiese il rigetto della domanda, sostenendo di essersi attenuta ai provvedimenti concessori, di aver edificato i primi due livelli della struttura da adibire a residenza per anziani al di sotto del fabbricato attoreo e alla terrazza, così da non consentire alcuna veduta, e di aver realizzato il terzo piano arretrato, rispetto ai piani inferiori, alla distanza di 10 mt., negò l'esistenza di una servitù di veduta per la presenza di un muro, chiesto dagli attori, in luogo della preesistente ringhiera, e indicò come dovuta per legge la realizzazione di una sala mortuaria, ubicata sotto il terrapieno e non visibile dal fabbricato degli attori, giudicando emulativa la relativa domanda.

Con sentenza n. 268 / 2010 del 28 maggio 2010, il T ribunale di Napoli-S ezione distaccata di Ischia, rigettò le domande attore e. Il giudizio d'appello , incardinato dai medesimi Mattera Maria, Espugnatore Giorgio ed Espugnatore Teresa con atto notificato il 13 luglio 2011, nel quale si costituì la A.S.L. N A 2 NORD, subentrata allaA.S.L. NA 2, proponendo appello incidentale volto ad ottenere la declaratoria di insussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda di arretramento della struttura e la liquidazione delle spese anche delle fasi cautelari, si conclusecon la sentenza n. 3976 / 2018 , pubblicata il 22 agosto 2018, con la quale la Corte d'appello di Napoli , in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dichiar ò il difetto di gi urisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo quanto alla domanda di arretramento e demolizione del fabbricato realizzato in violazione delle distanze di legge, rigettando per il resto i motivi d'appello sia principale, sia incidentale, compensando le spese del doppio grado del giudizio e ponendo i costi della consulenza a carico della parte appellante.

2. Contro la predetta sentenza, Mattera Maria propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Si difende con controricorso la A.S.L. Napoli 2 Nord, illustrato anche con memoria. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto attraverso il richiamo agli artt.873 e 907 cod. civ ., al D.M. 2 Aprile 1968 , n. 9 e all’art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., si lamenta che la Corte partenopea avesse fondato la pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario sulla base di principi afferenti alle espropriazioni per pubblica utilità e alle relativ e leggi e che tale motivazione non fosse in linea con la fattispecie, la quale non era iniziata con l'avvio di procedimento espropriativo, ma era consistita in attività edificatoria, sia pure di pubblico interesse, soggetta, quanto alla giurisdizione, all'articolo 34d.lgs. n. 80 del 1998 e , dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario, differenziandosi, rispetto ai casi affrontati dalla Corte di cassazione e indicati in ricorso, per il solo soggetto costruttore (il Comune).

2. Osserva il Collegio come non risulti effettuata la notificazione del ricorso a Espugnatore Giorgio ed Espugnatore Teresa, che furono parti dei due gradi del giudizio di merito e rispetto ai quali si profila il litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, il quale si verifica quando la presenza di più parti nei giudizi di merito debba necessariamente persistere anche in sede di legittimità, onde evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Pertanto, deve ordinarsi ai ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di Espugnatore Giorgio ed Espugnatore Teresa, dando, a tal fine, termine di giorni 40 dalla comuni