Italian Court dismisses appeal regarding litigation costs when appellate judgment is deemed extinguished due to lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court decision that declared the appellate proceeding extinguished due to the lack of standing to resume the case. The appellant argued that costs should be compensated based on the principle of losing party liability, but the court found the appeal effectively ended because the appellant failed to resume the proceedings in time. Consequently, the court ruled that the appellant, by their inaction, caused the first-instance judgment to become final and binding against them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, ultimo comma, c.p.c.; Art. 91, c.p.c.: When an appeal is extinguished due to the failure of the interested party to resume the proceedings, the resulting effect on litigation costs is equivalent to compensation, rendering the losing party status of the non-acting party irrelevant for cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33156-2019 proposto da: IANNELLI GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ROCCO IVO; -intimato - avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/03/2019; Ric. 2019 n. 33156 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Simonotti Carla conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania Iannelli Gerardo affinché, previo accertamento degli obblighi gravanti sul medesimo quale comodatario, fosse condannato all’immediato rilascio del bene sito in Gravellona Toce, al Corso Marconi, detenuto a titolo di comodato, ed appartenente all’attrice.
Il Tribunale accoglieva la domanda con la sentenza n. 7 del 2018, avverso la quale proponeva appello Iannelli Gerardo. Il processo d’appello era dichiarato interrotto per il decesso dell’appellata ed era riassunto da Rocco Ivo, quale erede testamentario dell’appellata, che insisteva per il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 421 del 22 marzo 2019, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire in riassunzione del Rocco, atteso che questi, come si evinceva dal testamento olografo dell’attrice, era unsemplice legatario, così che, a norma dell’art. 110 c.p.c. il processo deve essere proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 111 co. 2 c.p.c., che, in caso di trasferimento a titolo particolare a causa di morte, dispone che il processo sia proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Pertanto, poiché la riassunzione non era avvenuta nei termini ad opera di alcuna delle parti legittimate, ed in particolare a Ric. 2019 n. 33156 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -3- cura dello Iannelli, che era il soggetto interessato ad evitare l’estinzione del giudizio di appello e la conseguente definitività della sentenza di primo grado, occorreva dichiarare il difetto di legittimazione del Rocco. Quanto alle spese di lite relative alla fase successiva alla riassunzione ad opera del Rocco, la Corte riteneva che dovessero essere compensate, atteso che l’appellante non aveva depositato memoria di costituzione in riassunzione e si era solo limitato alla presenza a due udienze di discussione.
Per la cassazione di tale sentenza Iannell i Gerardo ha proposto ricorso, articolato su un motivo. Rocco Ivo non ha svolto difese in questa fase.
2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe erroneamente compensatole spese del giudizio nei rapporti con l’intimato, in violazione del principio di soccombenza, e stante la carenza delle ipotesi in cui è possibile, dopo la novella del 2014, disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. Il motivo è infondato. Rileva il Collegio che la sentenza gravata, ancorché in dispositivo abbia dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in riassunzione da parte di Rocco Ivo, in motivazione ha tratto dal difetto de quo la conclusione secondo cui in realtà il giudizio di appello si era estinto, non avendo nemmeno Iannelli provveduto a riassumere tempestivamente il giudizio di appello interrottosi, e sebbene questi fosse il reale interessato alla prosecuzione, al fine di impedire che Ric. 2019 n. 33156 sez.
S2 -ud. 30-05-2023 -4- l’estinzione dell’appello determinasse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a sé sfavorevole. Deve quindi ritenersi che il reale contenuto della sentenza impugnata sia quello di estinzione del giudizio di appello, in relazione al quale trova applicazione l’ultimo comma dell’art.310 c.p.c. per cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Trattasi però di effetto che dal punto di vista sostanziale risulta equivalente a quello scaturente dalla compensazione delle spese, che impedisce ad ognuna delle parti di poter richiedere alla controparte il rimborso delle spese di lite sostenute.
Ne consegue che, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deveessere rigettato. A ciò deve aggiungersi che, proprio in considerazione del fatto che il processo di appello è stato definito in rito, con una pronuncia formalmente di inammissibilità per difetto di legittimazione a riassumere (ma in sostanza di estinzione), la valutazione in merito alla soccombenza veda come parte soccombente nel giudizio di appello proprio il ricorrente che, stante l’inerzia mostrata a seguito dell’interruzione, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a sé sfavorevole.
Ne deriva che anche sotto tale diverso profilo è da escludersi la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo in tal senso del tutto irrilevante la condotta del Rocco che, proprio in quanto ritenuta posta in essere da soggetto privo di Ric. 2019 n. 33156 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -5- legittimazione a partecipare, non può essere considerata ai fini della valutazione della sostanziale soccombenza del ricorrente.
3. Nulla a disporre quanto alle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
4. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unific