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Ordinanza — n. 22606/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to vague legal grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22606/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sandro Latino's cassation appeal against the Court of Appeal's decision ordering restitution of a deposit. Latino argued violations regarding the validity of a contract, agency liability, and employer responsibility, but the court found his submissions legally vague and lacking specific development. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the cited legal provisions were not properly invoked or substantiated in the grounds of the request.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of the request are vague, do not clearly specify the alleged violations of law, and fail to develop the legal arguments required for admissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal vague legal grounds lack of specific argumentation agency liability employer responsibility responsabilità del locatore responsabilità civile del notaio responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Art. 106, first paragraph, Constitution
Art. 228 and 229 c.p.c.
Art. 2487 c.c.
Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge, art. 2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art.
Art. 2048 and 2043 c.c.
2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art. 2048 e dell’art.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2487 c.c
Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge, art. 2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art.
art. 2043 c.c
2048 e dell’art. 2043 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36483/2018 R.G. proposto da : LATINO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA UGO,che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato CIARDO ROCCO (CRDRCC64L20E506H); -ricorrente- contro PUNTO CASA SERVIZI IMMOBILIARI INTEGRATI SRL; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 460/2018,depositata il 30/04/2 018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Ivan Casilli ha citato in giudizio la società Punto Casa Servizi Immobiliari Integrati s.r.l. e Fausto Versienti, chiedendo la restituzione della somma di euro 7.000,00 nonché il risarcimento del danno subito nella misura di euro 5.000,00. L’attore deduceva: - di avere sottoscritto con Versienti, collaboratore dell’agenzia Punto Casa, nei locali di questa, un contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di Sandro Latino, contratto che garantiva che l’immobile era libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; -che Versienti si era impegnato a effettuare le relative indagini ipocatastali; - che, quale promissario acquirente, aveva versato euro 53.000,00a titolo di caparra confirmatoria; -che le parti sottoscrissero, sempre nei locali della Punto Casa, una scrittura preliminare integrativa che prevedeva la restituzione della caparra in alternativa alla stipula del definitivo - che aveva corrisposto a Versienti euro 7.000 ,00 a mezzo di quattro assegni all’ordine del medesimo e da questi incassati - di avere poi appreso che l’immobile non era di proprietà esclusiva di Latino e era stato sottoposto ad esecuzione forzata - che le parti avevano allora consensualmente risolto il contratto preliminare e che la caparra era stata restituita, mentre non era stata restituita la somma di euro 7.000,00 corrisposta a titolo di provvigione.

Punto Casa si costituiva e chiedeva di rigettare le domande dell’attore. Versienti rimaneva contumace. Interveniva volontariamente Sandro Latino, chiedendo di condannare Punto Casa a risarcirgli il danno subito, quantificato in euro 26.000,00(di cui 11.000,00per provvigioni trattenute dall’agenzia Punto Casa). Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2653/2013, ha rigettato sia le domande dell’attore che la domanda dell’intervenuto, condannandoli in solido al pagamento delle spese.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Casilli e in via incidentale da Latino. La Corte d’appello di Lecce –con la sentenza n. 460/2018 – ha parzialmente accolto il gravame principale e rigettato quello incidentale; ha così accolto la domanda di Casilli di restituzione della somma versata a Versienti, condannando quest’ultimo a restituire a Casilli la somma di euro 7.000,00.

3. Avverso la sentenza Sandro Latino ricorre per cassazione. L’intimata Punto Casa Servizi Immobiliari Integrali s.r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione di legge costituzionale, artt. 102, 106, 108 e 116 della Costituzione in relazione all’art. 72 della legge n. 98/2013; nullità della sentenza per difetto di composizione del collegio giudicante per violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c.”: l’istituzione dei giudici ausiliari d’appello, incardinati in un ufficio non monocratico e al di fuori della supplenza, deve ritenersi in contrasto col disposto della Costituzione, con conseguente vizio di costituzione del giudice e, conseguentemente, nullità della sentenza.

Il motivo è infondato. È vero che la Corte costituzionale – con la pronuncia n. 41/2021 –ha ritenuto che l’introduzione, da parte del d.l. n. 69 del 2013, della nuova e inedita figura di magistrato onorario, il giudice ausiliario d’appello, con la previsione dello svolgimento di funzioni (nient’affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d’appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale contrasto con tale parametro, congiuntamente all’art. 106, primo comma, Cost.Il giudice delle leggi, tuttavia, ha ritenuto legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegiofino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.

La partecipazione, quale giudice relatore ed estensore, di un giudice ausiliario non ha quindi viziato la costituzione del collegio e non ha determinato la nullità della sentenza impugnata.

2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 228 e 229 c.p.c., 2730 c.c., 116 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Non è anzitutto chiara la censura rivolta alla sentenza impugnata. Prima si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel negare alle ammissioni contenute nella comparsa d’appello di Versienti il valore di confessione (valore peraltro riconosciuto dalla Corte d’appello, v. la p. 8 della sentenza), dato che la comparsa era sottoscritta personalmente dalla parte; poi si dice che l’art. 229 c.pc. pone una esigenza di specificità della firma che non era affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura e al riguardo si fa riferimento all’apprezzamento del Tribunale. In ogni caso, non si specifica – dato che la domanda è stata proposta dal ricorrente nel suo atto di intervento esclusivamente nei confronti di Punto Casa e non di Versienti – quali dichiarazioni di Versienti valessero come prova della domanda del ricorrente, i cui fatti costitutivi non sono peraltro neppure compiutamente precisati nel ricorso.

3) Il terzo motivo è rubricato “violazione di legge, art. 2487 c.c., responsabilità della società per le obbligazioni assunte in carenza di poteri gestori dal rappresentante; violazione dell’art. 2048 e dell’art. 2043 c.c. per responsabilità del padrone e committente per i danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Il motivo è inammissibile. Le violazioni di legge enunciate in rubrica non trovano sviluppo alcuno nel motivo, ove viene unicamente accennata la vicenda che ha dato luogo al processo ed è riassunto il medesimo, peraltro in modo lacunoso e poco chiaro (si dice a p. 14 del ricorso che Casilli aveva ottenuto dal ricorrente la restituzione della caparra, pari euro 53.000,00per poi, sempre a p. 14, sostenere che Punto Casa non aveva trasferito la somma di euro 53.000,00avendo trattenuto euro 11.000,00a titolo di provvigioni).

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a