Cassation court dismisses appeal regarding correct application of Road Code length limits for vehicle transport.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the company's cassation appeal against a lower court ruling that upheld a traffic violation for exceeding vehicle length limits. The appellant argued the court misapplied the Road Code by using the indivisible load provision instead of the divisible load provision for transporting multiple cars. The court clarified that the specific violation concerned the vehicle's maximum length, not the positioning of the cargo, rendering the appellant's legal distinction irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 3, lett. d) c.d.s.; Art. 164 c.d.s.: The distinction between indivisible and divisible loads does not alter the application of the length limit provision when the violation concerns the vehicle's dimensions rather than cargo positioning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23819-2020proposto da: GUZZINATI FRANCESCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA n. 40, nello studio dell’avv. MARIANGELA DINOI, rappresentatae difesa dall’avv. GIANLUCA D’AMATO -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO –PREFETTURA DI VENEZIA -intimato - avverso la sentenza n. 889/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA , depositata il 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorsoal Giudice di Pace di Dolo la società Guzzinati Trasporti S.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 10, diciottesimo comma, del codice della strada, perché un mezzo di proprietà della società ricorrente aveva circolato avendo una lunghezza superiore a quella massima consentita dall’art. 61 del codice della strada.
Con sentenza n. 67/2018, resa nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace di Dolo accoglieva l’opposizione annullando il verbale opposto. Con la sentenza impugnata, n. 899/2020, il Tribunale di Venezia accoglieva il gravame interposto dal Comune di Venezia avverso la decisione di prime cure, rigettando l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unicomotivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, commi 3 e 18, e 164 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la prima delle richiamate disposizioni, in luogo della seconda. L’art. 10, infatti, si riferisce –secondo il ricorrente– all’ipotesi in cui il carico sia indivisibile; poiché nella specie si trattava di un carico di autovetture, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 164, che si riferisce al corretto posizionamento delle cose trasportate.
La censura è infondata. L’art. 10, comma 3, lettera d), la cui violazione è stata, in concreto, contestata alla società odierna ricorrente si riferisce proprio alla ipotesi di carico divisibile. E’ dunque corretta l’interpretazione fornita dal Tribunale, secondo cui, a seguito delle modifiche al codice della strada apportate dalla legge n. 229 del 1990, la lunghezza massima di diciotto metri, stabilita dagli artt. 58 e 32 C.d.S., come modificati dall'art. 5 del D.L. n. 16 del 1987, convertito in legge n. 132 del 1987, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli (cd. "bisarche") può essere superata entro il limite del dodici per cento, per la sola circolazione sulle strade e sulle autostrade precisate nel comma quartodell'art. 1 della legge n. 229 del 1990 (Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 3069 del 02/04/1996, Rv.496769). Nel caso di specie, la contestazione concerneva proprio il superamento del limite massimo consentito per la lunghezza della bisarca, e non il posizionamento, corretto o meno, del suo carico, per cui la norma contestata è stata correttamente individuata. Il fatto che il carico fosse unitario, ovvero costituito da più oggetti autonomi tra loro (come nel caso delle vetture trasportate sulla bisarca), non è dunque rilevante , alla luce della differenza tra le fattispecie previste dall’art. 10 e dall’art. 164 del codice della strada.
La prima delle due norme suindicate, infatti,sanziona il superamento della lunghezza massima consentita per il veicolo, mentre l’altra sanziona il non corretto posizionamento del carico: si tratta, pertanto, di fattispecie diverse tra loro e non confondibilil’una con l’altra. Il ricorso va dunque rigettato.Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così decis