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Ordinanza — n. 22506/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court held acceptance by opposing party extinguishes proceedings without cost order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant withdrew the case while the respondent accepted the withdrawal. Although the appellant initially proposed the appeal against a tribunal order rejecting an opposition to a CTU liquidation in an ATP proceeding, the withdrawal was formally accepted by the opposing party. The court ruled that because the respondent adhered to the withdrawal, no costs were imposed, and the proceedings terminated immediately under Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: In cassation proceedings, a withdrawal is a unilateral act that extinguishes the process regardless of acceptance, but if the opposing party accepts the withdrawal, no costs are awarded.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal unilateral act extinction costs exemption acceptance judicial proceeding termination Code of Civil Procedure domanda di ricusazione revoca dell'opposizione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34332/2018 R.G. proposto da: LUPI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 42, presso lo studio dell’avvocato CARDENA' CLAUDIA (CRDCLD64P69D477T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RENZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell’avvocato SARACENO ALBERTO (SRCLRT71E12H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato CAGLI ENRICO (CGLNRC59D02A271G) -controricorrente- nonchè PRATELLI FLORIANO, TEMELLINI ROSALBA, RICCIO VINCENZO, FRANCA PAOLO, VANZOLINI RENZO, CERRI MAURIZIO, FIORONI EUGENIO, GUARINI LOREDANA -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro N.1154/2018 depositata i l 14/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: − Lupi Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato l’opposizione avverso la liquidazione in favore del CTU Renzi Mario nell’ambito di un giudizio di ATP; − Renzi Mario ha resistito con controrico r so; − Pratelli Floriano, Temellini Rosalba, Riccio Vincenzo, Franca Paolo, Vanzolini Renzo, Cerri Maurizio, Fioroni Eugenio, Guarini Loredanasono rimasti intimati;

− In prossimità dell’udienza, Claudio Lupi ha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia è seguito l’ atto di accettazione di Mario Renzi; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è seguito l’ atto di accettazione della rinuncia del controricorrente; − il giudizio di c assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella C