Cassation appeal dismissed as inadmissible; appeal required instead due to ordinary summary procedure appearance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the first-instance judgment was rendered in a monocratic ordinary summary procedure rather than the special summary procedure. The appellant argued for a violation of procedural rules regarding the specific liquidation of legal fees, but the Court held that the correct remedy was an appeal. The decision relied on the principle of appearance, which mandates that the available remedy must be determined by the qualification given to the proceeding by the lower court, regardless of its accuracy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; Art. 14 D.Lgs n. 150/2011; Art. 360 c.p.c.: The available remedy for challenging a judicial act is determined by the qualification of the proceeding given by the lower court; if the ordinary summary procedure was used, an appeal is required, not a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5572/2019 R.G. proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACQUA DONZELLA N. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO (GRCSVN54B15I266N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro OTTAVIANI SILVIA -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 12516/2017 depositata il09/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza del 9.1.2019, ha rigettato il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dall’Avv.
Nicola Staniscia, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di Ottaviani Silvia; - L’Avv. Nicola Staniscia ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma sulla base di un unico motivo: - Ottaviani Silvia è rimasta intimata; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs n.150 del 2011, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la causa in composizione monocratica, anziché collegiale, secondo il rito sommario regolato dal codice di procedura civile e non quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14; - il ricorso per cassazione è inammissibile perché avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma doveva essere proposto appello; - è consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; - con sentenza N.390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D.
Lgs n.150 del 2011; - il principio dell’apparenza è stata ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo; - a seguito dell’entrata in vigore dell’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, la Corte ha fatto applicazione del criterio dell’apparenza in numerose decisioni (ex multis Cass.
Civ., Sez. VI - 2 n.38647/2021; Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24515). - in particolare, ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato ex art.702 bis c.p.c.e il giudice di primo grado abbia proceduto in composizione monocratica nelle forme del rito sommario ordinario, senza che risulti una scelta consapevole dello stesso di seguire le forme del rito speciale di cui alD. Lgs n.150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass.
Civ., Sez. I, 8.1.2019, n. 210; Cass. Civ. , Sez. II, 5.10.2018, n.24515); - nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento non sono riconducibili al rito sommario speciale; - il giudizio è stato introdotto con il rito sommario ordinario e non con il rito speciale ex art.14 D. Lgs 150/2011, né il Tribunale ha disposto il mutamento del rito; - ne consegue che l’impugnazione avrebbe dovuto seguire il regime previsto dall’art.702 quater c.p.c. e, segnatamente, l’appello e non anche il ricorso per cassazione. - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. - non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; - sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovut