Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite the contested act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay the costs. The court found the appeal lacked the required specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure because the plaintiffs failed to identify the specific act containing their new argument regarding the leasing company's conclusions. Consequently, the court could not exercise its power to directly examine the lower court's acts without first establishing the admissibility of the ground of criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.; The Court of Cassation cannot directly examine the acts of the trial court if the ground of criticism lacks the required specificity and the specific act containing the alleged violation is not identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16040/2018R.G. proposto da: GIULIANA DELLA VECCHIA, CARMELA ROCCO, FRANCESCO ABBONDANTE, LUCIA ABBONDANTE, DANIELE FIERRO, GABRIELLA ABBONDANTE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SABATO TUFANO –ricorrenti – contro CREDEMLEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO LASAGNI -controricorrente – Oggetto:
Beni – Pertinenze – Aree destinate a parcheggio - Vincolo di destinazione ex art. 41-sexies Legge n. 1150/1942 - Diritto reale d’uso - Presupposti R.G.N. 16040/2018 Ud. 22/06/2023 PU Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 2 di 11 nonché contro AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL; GENNARO UGO LUIGI UGO, VINCENZO UGO –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 1928/2018 depositata il 27/04/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Federico Rolfi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti GIULIANA DELLA VECCHIA, CARMELA ROCCO, FRANCESCO ABBONDANTE, LUCIA ABBONDANTE, GABRIELLA ABBONDANTE, convennero, innanzi il Tribunale di Napoli, le società CALZATURIFICIO GENNY SAS e CREDEM LEASING SPA, chiedendo l’accertamento della propria veste di titolari del diritto di piena proprietà su alcuni spazi sottostanti un fabbricato in Arzano, in quanto pertinenze destinate a parcheggio delle unità immobiliari di cui erano titolari a seguito di alienazione in proprio favore da parte della stessa CALZATURIFICIO GENNY SAS, previo accertamento della nullità della vendita degli spazi medesimi effettuata dalla CALZATURIFICIO GENNY SAS. in favore della CREDEM LEASING SPA.
Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 11 Costituitisi i convenuti, ed intervenuta in giudizio la società AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL quale utilizzatrice in leasing degli spazi acquistati dalla CREDEM LEASING SPA, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda, dichiarò la nullità parziale sia dei contratti di vendita conclusi tra gli attori e la CALZATURIFICIO GENNY SAS, sia del contratto di vendita tra CALZATURIFICIO GENNY SAS e CREDEM LEASING SPA, in entrambi i casi limitatamente alla parte in cui non contemplavano il diritto reale d’uso sugli spazi in questione, dichiarando gli attori medesimi titolari del relativo diritto di uso a parcheggio degli spazi medesimi.
2. Proposto appello dalla AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL e costituitisi sia gli attori - proponendo appello incidentale - sia la CREDEM LEASING SPA - anch ’ essa proponendo appello incidental e - sia GENNARO UGO –quale ex socio della cancellata CALZATURIFICIO GENNY SAS – e rimasti invece contumaci gli altri soci LUIGI UGO e VINCENZO UGO, la Corte d’appello di Napoli, disatteso l’appello incidentale degli originari attori, ha invece accolto quello principale della AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL nonché quello incidentale di CREDEM LEASING SPAe, in riforma della decisione di prime cure, ha respinto la domanda.
In particolare, la Corte partenopea: − ha dichiarato inammissibile , e comunque respinto , l ’ appello incidentale di GIULIANA DELLA VECCHIA, CARMELA ROCCO, FRANCESCO ABBONDANTE, LUCIA ABBONDANTE, GABRIELLA ABBONDANTE in quanto lo stesso, anziché confrontarsi con la ratio della decisione di prime cure, veniva ad asserire l’applicabilità indifferenziata dell’art. 41-sexies, Legge n. 1150/1942, introdotto dalla c.d. “Legge Ponte” n. 765/1967 o della Legge n. 122/1989 (c.d. “Legge Tognoli”), Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 11 omettendo di considerare che le previsioni di legge in questione si basano su distinti presupposti, mentre gli attori non avevano mai dedotto che le aree oggetto delle loro pretese fossero state realizzate in presenza dei presupposti applicativi della Legge n. 122/1989;
− ha invece accolto l ’ appello principale e l ’ appello incidentale, rilevando che, presupposto per l ’ applicazione dell ’ art. 41 - sexies, Legge n. 1150/1942 era l’originaria destinazione dell’area a parcheggio, destinazione che invece nella specie non poteva ritenersi sussistente in quanto l’area faceva parte di una costruzione realizzata abusivamente, se nza un progetto assentito, senza individuazione di areeda destinare a parcheggio, solo successivamente condonata e – ancor posteriormente – accatastata, da ciò risultando carente il presupposto, appunto, dell’originaria destinazione dell’area a parcheggio.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono ora GIULIANA DELLA VECCHIA, CARMELA ROCCO, FRANCESCO ABBONDANTE, LUCIA ABBONDANTE, GABRIELLA ABBONDANTE. Resiste con controricorso CREDEM LEASING SPA. Sono rimasti intimati AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL, GENNARO UGO, LUIGI UGO e VINCENZO UGO.
4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 11 5. CREDEM LEASING SPA ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 1150/1942; della legge n. 765/1967 e degli artt. 817, 818, 819 c.c. Il motivo di ricorso richiama gli orientamenti di questa Corte che sono giunti ad affermare il carattere cogente della previsione di cui all’art. 41-sexies, della legge n . 1150/1942 e si duole del fatto che la decisione impugnata abbia disatteso la disciplina in tema di regime pertinenziale delle aree a parcheggio. 1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 1150/1942, della legge n. 765/1967, della legge n. 122/1989, degli artt. 817, 818, 819 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. Il ricorso si duole della mancata applicazione della legge n . 122/1989, deducendo che erroneamente la Corte territoriale ne avrebbe escluso l’applicabilità, omettendo di valutare gli esiti della CTU nonché la circostanza che le unità immobiliari erano state alienate ai ricorrenti come comprensive di posti auto. 1.3.
Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.,la violazione falsa applicazione degli artt. 100, 112, 161, primo comma, 183, 345, primo comma, c.p.c. Il ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare inammissibili i motivi di appello della AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL, laddove gli stessi non solo non erano supportati da un interesse ad agire dell’originaria interveniente, ma Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 11 venivano a dedurre, rispetto al giudizio di primo grado, profili del tutto nuovi, traducendosi in una modificazione della domanda. 2.Occorre premettere che, pur non rinvenendosi in atti prova della regolare notifica del ricorso nei confronti di LUIGI UGO e VINCENZO UGO, non si ritiene di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013). 3.I tre motivi di ricorso, infatti, sono inammissibili.
4. Il primo motivo, invero, si traduce in una diffusa dissertazione generale sul regime normativo dei parcheggi funzionali ad unità abitative, ma non viene a rispettare in alcun modo i requisiti – da questa Corte più volte fissati –di ammissibilità della formulazione della doglianza ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 11 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.
Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.
Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Questi oneri non sono stati minimamente assolti nel ricorso, in quanto lo stesso, come già osservato, si limita ad una diffusa ricostruzione generale della vicenda normativa e giurisprudenziale relativa al regime dei parcheggi, ma omette radicalmente di confrontarsi con le argomentazioni e con la ratio della decisione impugnata, individuando concretamente le affermazioni che si porrebbero in contrato con il dato normativo. Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 11 Affermazioni che, in realtà, sono assenti, essendosi la Corte partenopea pienamente conformata allo specifico principio – già enunciato ripetutamente da questa Corte – per cui , in tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all’art. 41-sexiesdella Legge n. 1150 del 1942, l ’ effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al loro uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente all’indisponibilità degli spazi stessi; e ciòin quanto il riconoscimento del diritto reale d’uso può avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all’edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 1445 del 18/01/2022e in precedenza Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 13210 del 25/05/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3393 del 11/02/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3961 del 22/02/2006). Constatazione, quest’ultima, che vale a rendere il motivo ulteriormente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., non avendo il ricorso offerto alcun elemento per confermare o modificare l’orientamento di questa Corte.
5. Il secondo motivo, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero, omette ancora una volta di misurarsi con l’effettiva ratio della statuizione della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, si impernia sulla considerazione che, al di là dell’accatastamentoe del successivo condono dell’immobile, ad essere radicalmente carente era la prova del fatto che le aree ipoteticamente destinate a parcheggiofossero state effettivamente realizzat e second o la legge n. 122/1989, risultando, anzi, che mancava un progetto assentito che venisse a destinare le superfici in questione a parcheggio.
Sez. S2 -R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 11 Il motivo di ricorso non si misura con tale specifica argomentazione – la quale evidenzia una carenza originaria che affliggeva la stessa realizzazione dei fabbricati e delle aree – riproponendo invece le argomentazioni imperniate sull’epoca –successiva - di conclusione dei singoli atti di compravendita, e cioè un profilo la cui rilevanza è stata radicalmente esclusa nella decisione impugnata sulla scorta di un percorso ermeneutico ed argomentativo che non viene minimamente scalfito proprio perché non direttamente investito dal ricorso.
6. Quanto al terzo motivo, lo stesso – come rilevato ancora una volta dal Pubblico Ministero –è afflitto da radicale carenza di interesse, dal momento che lo stesso mira a contestare la mancata declaratoria di inammissibilità di domande - asseritamente tardi ve - della AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL,omettendo di considerare che su gran parte delle medesime non si è registrata alcuna soccombenza dei ricorrenti medesimi, considerato che le domande medesime , per come riprodotte nel ricorso, non eranoproposte nei confronti di questi ultimi.
Quanto alle deduzioni in ordine alla novità del motivo di appello con cui si contestava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione sia della legge n. 765/67 sia della legge n. 122/89, è agevole osservare – al di là diogni ulteriore considerazione – che la Corte partenopea si è limitata a verificare –in senso negativo – la presenza dei presupposti di applicazione delle suddette previsioni già oggetto del giudizio di prime cure. A tale profilo di inammissibilità, del resto, si cumula quello ulteriore, costituito dalla carenza radicale di specificità del motivo medesimo: i ricorrenti asseriscono di avere eccepito in sede di appello la novità delle conclusioni rassegnate dalla AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL, Sez.
S2 - R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 11 ma omettono radicalmente di individuare l ’ atto contenente tale eccezione, così come non ne riproducono almeno i passaggi essenziali. Risulta, in tal modo, precluso l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto detto esercizio presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., seppur modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse (Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Assente il rispetto di tale principio, quindi, l’esame degli atti risulta impeditoin quanto è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l ’ esercizio del potere - dover e del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).
7. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile , con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente.
8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se Sez. S2 - R.G. 16040/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 11 di 11 dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrent i a rifondere a lla contro ricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per