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Ordinanza — n. 22372/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for failing to justify full litigation cost compensation under Art. 92 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22372/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Perugia Court of Appeal's decision to fully compensate litigation costs between the parties. The appellant argued that the lower court violated procedural law by applying the current text of Article 92 of the Civil Procedure Code, which excludes 'justified reasons' for cost sharing, contrary to Constitutional Court rulings. The court agreed, ruling that the appeal judgment failed to specify the 'particularity' of the case required by the restored legal standard, thus lacking a valid legal basis for the cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: The judge may compensate litigation costs only upon reciprocal defeat or in the presence of other grave and exceptional reasons explicitly detailed in the reasoning; a decision based on vague 'particularity' without specific justification violates the duty of motivation.

Parole chiave

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litigation cost compensation Civil Procedure Code duty of motivation Constitutional Court ruling reciprocal defeat exceptional reasons quashing of judgment risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod.
Art. 92 c.p.c.
A séguito dell’intervento della Consulta risulta, di fatto, ripristinata la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che (rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n.
Constitutional Court Judgment n. 77/2018
art. 348 cod. pen
Nicola Staniscia per il reato di cui all'art. 348 cod.
art. 91 cod. proc. civ
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
art. 395 cod. proc. civ
20299 del 23.06.2022, che ha definito uno dei quattro ricorsi «gemelli» interposti dal medesimo difensore avverso quattro sentenze «gemelle» con le quali la Corte d’Appello di Perugia aveva respinto le domande ex art. 395 cod. proc. civ.
art. 92 c.p
A séguito dell’intervento della Consulta risulta, di fatto, ripristinata la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27018-2021 proposto da: CORETTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:

1. In data 19.01.2018 il Ministero della Giustizia proponeva domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 1), 3) e 4) cod. proc. civ. avverso il decreto n. 2665/2017 emesso dalla Corte d'appello di Perugia, con il quale la Corte territoriale - riconosciuta la non Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma - lo aveva condannato, ai sensi della legge n. 89 del 2001, al pagamento, in favore di Massimo Corretti, di un equo indennizzo. A sostegno dell'azione di revocazione il Ministero della Giustizia deduceva che in data 08.09.2017 era pervenuto all'Avvocatura Distrettuale di Perugia avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti dell’avv.

Nicola Staniscia per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto questi - pur essendo stato sospeso dall'albo degli avvocati di Roma e, quindi, in esercizio abusivo della professione -aveva predisposto atto giudiziario sottoposto alla firma di Massimo Coretti, al fine di riassumere il ricorso di equa riparazione interrotto; riassunzione a seguito della quale veniva emesso il decreto n. 2665/2017 in oggetto, con la liquidazione dell'indennizzo e delle spese a favore dei procuratori dichiarati antistatari.

2. La Corte d'Appello di Perugia adìta, con sentenza n. 489/2021, rigettava la domanda di revocazione proposta dal Ministero della Giustizia, ritenendo insussistenti tutte le ipotesi di revocazione segnalate dal Ministero. Stante la particolarità della materia trattata, riteneva, invece, sussistentigiusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione Massimo Coretti, condue motivi. Resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso. In prossimità dell'adunanza il ricorrente ha deposiatomemoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la sentenza Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - impugnata per avere erroneamente interpretato la normativa applicabile in materia di liquidazione delle spese di lite, e per l'assoluta carenza di ratio decidendi. A mente del nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, deduce il ricorrente, il giudice può compensare le spese di lite solo «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; motivazione, peraltro, nel caso di specie non sussistente, trattandosi piuttosto di una motivazione meramente apparente.

2. Il motivo è fondato,per le ragioni già espresse da questa Corte con ordinanzan. 20299 del 23.06.2022, che ha definito uno dei quattro ricorsi «gemelli» interposti dal medesimo difensore avverso quattro sentenze «gemelle» con le quali la Corte d’Appello di Perugia aveva respinto le domande ex art. 395 cod. proc. civ. azionate dal Ministero della Giustizia. 2.1. Deve innanzitutto precisarsi che trova applicazione al caso di specie il testo vigente dell’art. 92 cod. proc. civ., che così recita al comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

La vigente formulazione dell’art.92 cod. proc. civ. esclude il riferimento ai «giusti motivi»evocati dalla sentenza impugnata, al fine di procedere alla compensazione –parziale o integrale –delle spese al di fuori della soccombenza. Tuttavia, la sentenza della Corte Cost. 7 marzo -19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 92, comma 2 , del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui Ric. 2021 n. 27018 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. A séguito dell’intervento della Consulta risulta, di fatto, ripristinata la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che (rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'art. 92 c.p.c.), il testo della norma è più rigoroso, e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. 2.2.Orbene, nel caso che ci occupa la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Perugia non soddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato coglierein cosa sia consistita, in concreto, “la particolarità ” della materia trattata.

La sentenza impugnata applica falsamente l’art. 92 cod. proc. civ. poichéimpinge in un costrutto motivazionale di evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Il provvedimento va quindi cassato.

3. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). La compensazione integrale delle spese qui impugnata appare immotivata, soprattutto considerato il tenore integrale della sentenza e delle indicate ragioni di rigetto dell'istanza di revocazione del ministero rispetto alla quale l'odierno ricorrente è risultato integralmente vittorioso. Ric. 2021 n. 27018 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - 4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. Il giudice di rinvio ( stessa Corte d’Appello in diversa composizione)provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie ilprimo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, an che per il regolamento delle spese del