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Ordinanza — n. 22367/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for fair compensation for unreasonable delay, ruling the claim was timely filed before the underlying case expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22367/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Angelo Muolo's claim for fair compensation regarding the unreasonable duration of a civil proceeding. The lower court had dismissed the claim because it was filed after the underlying case was formally extinguished due to inactivity. The Court reversed this, establishing that the right to compensation matures while the case is pending, meaning the claim was validly submitted before the procedural extinction occurred.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2-sexies lett. c) legge 24 marzo 2001 n. 89; The right to fair compensation for unreasonable delay arises while the underlying proceeding is pending, and a claim filed before the case's extinction is timely regardless of subsequent procedural termination.

Parole chiave

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fair compensation claim unreasonable delay duration procedural extinction timing timeliness of claim pending proceeding status impugnazione della cancellazione revoca dell'opposizione durata di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2-sexies lett. c) legge 24 marzo 2001 n. 89
civ.) in data 02.03.2018, e solo decorso un anno da tale data era stato dichiarato estinto (in data 01.03.2019); -il riferimento contenuto nell'art. 2, comma 2-sexies lett.
Art. 307 cod. proc. civ.
134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente (Cass.
Art. 309 cod. proc. civ.
include anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 309 cod.
Art. 111 Cost.
69 del 2009; violazione e mancata applicazione dell'art. 111 Cost. e dell’art.
Art. 360 comma 1 nn. 3) e 4) cod. proc. civ.
e dell’art. 360, comma 1, nn.
art. 309 cod. proc. civ
include anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 309 cod.
art. 111 Cost
69 del 2009; violazione e mancata applicazione dell'art. 111 Cost.
art. 135 cod. proc. civ
e art. 135 cod. proc. civ.): poiché alla data di cancellazione della causa dal ruolo (02.03.2018) era abbondantemente maturato il diritto all'indennizzo per eccessiva durata del processo presupposto (introdotto il 07.06.2008), deve escludersi la presunzione di disinteresse prevista dall’art.
art. 307 cod. proc. civ
134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 27/04/2015
Corte Cost., sentenza n. 88 del 26.04.2018
Cass. n. 26191/13
8543 del 2015, richiamata anche dalla Corte d’Appello; in precedenza: Cass. n. 26191/13; Cass.
Cass. n. 6185/10
26191/13; Cass. n. 6185/10).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3415-2021 proposto da: MUOLO ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LABBATEe LORETTA PALMITESSA , press o il cui studio è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Angelo Muolo adiva la Corte d'Appello di Bari per sentire riconoscere l'equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, (con atto notificato il 7 giugno 2008) e poi cancellato dal ruolo il 2.3.2018. Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -2- 1.1. Il Giudice Designato della Corte d'Appello di Bari rigettava ladomanda sul presupposto che il giudizio civile fosse stato definito con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti.

2. Il decreto monitorio veniva impugnato, exart. 5-ter legge n. 89 del 2001, innanzi alla Corte d'Appello di Bari,che rigettava l'opposizione così argomentando: -il ricorso per equa riparazione depositato da Angelo Muolo in data 02.11.2018 deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto quando ancora il processo presupposto era pendente (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 27/04/2015 - Rv. 635154-01), posto che il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo era stato cancellato dal ruolo (exartt. 309, 181 cod. proc. civ.) in data 02.03.2018, e solo decorso un anno da tale data era stato dichiarato estinto (in data 01.03.2019); -il riferimento contenuto nell'art. 2, comma 2-sexies lett.

c) legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile ratione temporisanche al caso concreto, alle ipotesi di inattività delle parti ai sensi degli artt. 306, 307 cod. proc. civ. include anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 309 cod. proc. civ., che costituisce una delle ipotesi tassative di estinzione del processo per inattività delle parti; - inoltre, la parte ricorrente non ha dat o prova del pregiudizio subìto per la violazione della durata ragionevole del processo presupposto, così come richiesto dall'art. 2, comma 2- sexieslett.

c) legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato da Angelo Muolo per la cassazionecon due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste concontroricorso. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOCHE: Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -3- 1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione della legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies lett. c), e della legge n. 69 del 2009; violazione e mancata applicazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui si contraddice, poiché - pur riconoscendo che il giudizio presupposto fosse ancora pendente alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione – ne trae l’errata conseguenza, applicando l’art. 2, comma 2-sexieslett.

c) legge n. 89 del 2 001. Orbene, il giudizio presupposto alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione, cioè il 02.11.2018, non era ancora estinto, essendo stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo in data 02.03.2018, determinandosi una situazione di pendenza suscettibile di essere rimossa per effetto di un’eventuale riassunzione tempestiva. Pertanto, alla data di cancellazione del processo era già abbondantemente maturato il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del procedimento presupposto.

2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge n. 89 del 2001, art. 2, e vizio di motivazione apparente (art. 111 Cost. e art. 135 cod. proc. civ.): poiché alla data di cancellazione della causa dal ruolo (02.03.2018) era abbondantemente maturato il diritto all'indennizzo per eccessiva durata del processo presupposto (introdotto il 07.06.2008), deve escludersi la presunzione di disinteresse prevista dall’art. 2, comma 2-sexies lett.

c) legge n. 89 del 2001. Del resto, ad escludere il disinteresse delle parti milita il fatto (comprovato in atti) che il giudizio presupposto subiva una serie di rinvii per gravosità del ruolo che avrebbero indotto le parti alla stipulazione di una transazione, stipulata in data 22.02.2018. Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -4- Infine, da un'attenta lettura delle copie dei verbali di udienza prodotte in atti si evince che è stata sempre svolta attività difensiva dalle parti, compreso l'espletamento di CTU grafologica.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quando entrambi censurano la pronuncia per la non corretta applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies lett.

c) legge n. 89 del 2001 al caso di specie. Il Collegio li ritiene fondati, poiché in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui all'art. 4, legge n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente (Cass.

Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 2015, richiamata anche dalla Corte d’Appello; in precedenza: Cass. n. 26191/13; Cass. n. 6185/10). Il principio di diritto, correttamente richiamato nel decreto impugnato, comporta tuttavia conseguenze opposte rispetto a quelle tratte dalla Corte territoriale. Stabilita, infatti, la tempestività del ricorso per equa riparazione, anche alla luce della possibilità di proporre tale domanda nel corso del procedimento durante il quale è maturato l’irragionevole ritardo (Corte Cost., sentenza n. 88 del 26.04.2018), deve escludersi l’applicazione della disposizione di cuiall’art. 2, comma 2-sexies lett.

c) legge n. 89 del 2001, poiché in pendenza del giudizio presupposto era maturato, nel caso che ci occupa, il diritto all’equa riparazione legato al patema d’animo e al disagio Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -5- psicologico provocato dal peso dell’incertezza del giudizio, invece logicamente escluso dalla disposizione richiamata una volta estintosi il giudizio per inattività delle parti. Nel caso di specie, infatti, la domanda di equa riparazione è stata introdotta in data 02.11.2018, quindi in data anteriore all’estinzione del giudizio presupposto, 01.03.2019, dovendosi considerare il termine di un anno dalla cancellazione dal ruolo (2.3.2018), termineprescritto dall’art. 307 cpc nel testo applicabile ratione temporis, e pertanto, al momento della sua proposizione, si erano già verificate le condizioni per la maturazione del diritto all’equa riparazione, che spetta alla parte del processopendente costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordinealla posizion e coinvolte nel processo.

Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha preteso prova del pregiudizio subìto.

4. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, il provvedimento cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa ildecreto impugnat o e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa