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Ordinanza — n. 22365/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns appeal ruling on bankruptcy delay damages, ordering recalculation based on claim value not recovery amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22365/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Appellate Court's decision regarding non-pecuniary damages for excessive bankruptcy proceedings duration. The appellant argued that the awarded sum should be based on the original claim value rather than the actual recovery received after the distribution plan. The court held that the 'value of the cause' must be determined by the amount requested in the underlying bankruptcy proceeding, rejecting the lower court's reliance on the final distribution share.

Regesto Legislator

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Art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001; Artt. 10 e ss. cod. proc. civ.: The value of the cause for calculating damages due to unreasonable procedural delay must be determined by the amount claimed in the underlying proceeding, not the actual recovery obtained.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings procedural delay non-pecuniary damages value of the cause distribution plan legal interpretation Cassation review indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001
La Corte territoriale confermava la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo sulla scorta del disposto di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n.
Artt. 10 e ss. cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 3 legge n. 89 del 2001
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 91 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e violazione del principio del contraddittorio e di difesa ex art.
Art. 24 Cost.
art. 14 cod. proc. civ
Nella prospettazione della ricorrente, il valore della domanda ex art. 14 cod. proc. civ., corrispondente al diritto di credito azionato ex art 93 l.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023
Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass Sez.
Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022
Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 2019
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17436-2021 proposto da: LABADIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliatain PIGNOLA, via F.LLI PERITO 36, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO DE IACOVO, che larappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso il decreto n. 276/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATOCHE:

1. Con ricorso depositato in data 15.11.2019, Labadia Immacolata chiedeva alla Corte d'Appello di Potenza ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento in suo favore del danno non patrimoniale ai Ric. 2021 n. 17436 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto») per eccessiva durata del procedimento fallimentare presupposto, iniziato a carico della Manifatture Maratea s.p.a. nel 1995 con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Lagonegro e definito nel 2019. 1.1. In fase monitoria, il Consigliere Delegato della Sezione Penale della Corte d’Appello di Potenza accoglieva parzialmente la domanda: accertata l’irragionevolezza della durata complessiva della procedura fallimentare pari ad anni 18, limitava l’indennizzo alle somme riconosciute alla creditrice in sede di adozione del piano di riparto finale (€ . 1.637,43, pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto). 1.2. Avverso detto decreto Immacolata Labadia proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-terlegge Pinto.

2. La Corte d'Appello di Potenza in sede di opposizione condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, della stessa somma di cui all’opposto decreto. La Corte territoriale confermava la somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo sulla scorta del disposto di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001, osservando che l’importo che poteva essere astrattamente liquidato (€7.200,00, e cioè €400,00 per ciascuno dei 18 anni di superamento della durata ragionevole), doveva essere ricondotto all’entità del «diritto accertato dal giudice», dovendosi riferire tale locuzione alla somma concretamente ricevuta dall’opponenteall’esito del nuovo piano di riparto.

3. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza in composizione collegiale proponeva ricorso per Cassazione Labadia Immacolata,affidandolo a quattro motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. Ric. 2021 n. 17436 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - In prossimità dell’adunanza la ricorrente faceva pervenire memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 2-bis, commi 1 e 3 legge n. 89 del 2001, n.

89. Nella prospettazione della ricorrente, il valore della domanda ex art. 14 cod. proc. civ., corrispondente al diritto di credito azionato ex art 93 l. fall., non può e non deve essere rapportato alla somma netta corrisposta alle ricorrenti in sede di riparto (pari al 33,58% della somma di partecipazione al riparto), come erroneamente ha fatto il giudice nell'individuazione della nozione di valore di causa. Diversamente, deve farsi ricorso al valore del credito come ammesso dal giudice della procedura ai sensi della l. fall., artt. 93 ss. 1.1.

Il motivo è fondato. Nel ritenere che la locuzione «diritto accertato dal giudice» di cui all’art. 2-bis, comma 3, L. 89 del 2001 dovesse essere riferita alla somma oggetto del riparto finale la Corte territoriale si è discostata dal principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di «valore della causa»ex art. 2- bis , comma 3, della legge n. 89 del 2001 e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e, quindi, all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo che sia stato attribuito in sede concorsuale (v. di recente:

Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del Ric. 2021 n. 17436 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - 17.09.2021 - Rv. 662165 – 01). Come già osservato da questa Corte, in materia di processo fallimentare l’ancoraggio della nozione di «valore della causa» « all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore» (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 2019).

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che il giudice dell'opposizione non avrebbe correttamente esaminato il piano di riparto dal quale risultano una somma ammessa al passivo ben più alta di quella percepita dalla ricorrente al netto dell’aliquota di riparto (33,58%), alla quale, invece, detto giudice ha ancorato la misura dell’indennizzo.

3. Con il terzo motivo si deduce l’omessa statuizione circa un punto decisivo della controversia, art. 3 legge n. 89 del 2001, per avere il giudicante omesso qualsivoglia pronuncia circa la conferma o revoca del decreto opposto, e conseguente statuizione circa la domanda e/o ingiunzione proposta dalla ricorrente nei confronti del Ministero convenuto.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e violazione del principio del contraddittorio e di difesa ex art. 24 Cost., per avere il giudicante riconosciuto -secondo il principio della soccombenza - il ristoro delle spese a favore del Ministero per un'attività non espletata, ovvero espletata oltre i termini decadenziali, e comunque limitata al semplice deposito della memoria. Ric. 2021 n. 17436 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - 5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo, terzo e quarto restano assorbiti.

6. In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il Collegio cassa il decreto impugnato e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, affinché determini l’equa riparazione nei termini sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso e assorbiti i restanti , cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anc