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Ordinanza — n. 22337/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for equitable compensation due to lack of concrete prejudice proof after administrative process expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appeal filed by former Guardia di Finanza officers seeking equitable compensation for the unreasonable duration of their administrative proceedings. Although the underlying administrative process had expired (perenied), the lower court rejected the claim because the plaintiffs failed to provide concrete evidence of specific prejudice suffered, relying instead on a relative presumption of non-existence. The Supreme Court upheld this decision, ruling that mere interest in concluding the prior procedure is insufficient to overcome the statutory presumption of no prejudice once expiration occurs.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3 L. 89/2001; Art. 360 c.p.c.: Equitable compensation for unreasonable administrative duration requires proof of concrete prejudice; expiration of the proceeding creates a relative presumption of non-existence of such prejudice which cannot be rebutted without specific evidence.

Parole chiave

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equitable compensation unreasonable duration administrative proceedings perenition concrete prejudice relative presumption Guardia di Finanza risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, 3 L. 89/2001
a) che la presunzione relativa – introdotta dall’art. 2, comma 2 - sexies, della legge n.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 54 d.l. 83/2012
Segnatamente, all’esito della novella di cui all’art. 54 del d.l.
L. 134/2012

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26850 del 04/10/2021
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24912 del 15/09/2021
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17062 del 16/06/2021
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 25/01/2021
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
SSUU ord. n. 2767/2023
anche SSUU ord. n. 2767/2023 in motivazione), ipotesi che di certo non ricorrono nella vicenda in esame.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18776/2021) proposto da: CRISTIANO Daniele (C.F.: CRS DNL 72M24 D969L), FORMISANO Gennaro (C.F.: FRM GNR 76E30 G273W), LODDO Francesco (C.F.: LDD FNC 59S02 F982P), MARINO Marcello (C.F.: MRN MCL 70S10 D423F), SARDU Silvio (C.F.: SRD SLV 67S12 E085P), SCICCHITANO Antonio (C.F.: SCC NTN 75P27 D257D), ZOCCHEDDU Roberto (C.F.: ZCC RRT 60H12 C272B) e TRONCIA Anna Paola (C.F.: TRN NPL 61M50 E972Z), in qualità di erede di Manias Daniele, elettivamente domiciliati in Roma, via Teulada n. 38/A, presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Mechelli, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Alessandro Mariani, giusta procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Ministero dell’ECONOMIA e FINANZE (C.F: 80415740580 ), in persona del Ministro pro –tempore; R.G.N. 18776/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – Processo amministrativo – Perenzione – Presunzione iuris tantum insussistenza pregiudizio -intimato - avverso il decreto della Corte d’appello di Roma cron. n. 1744/2020, pubblicato il 30 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; letta la memoria depositata nell’in teresse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA 1.–Con ricorso depositato il 5 novembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, Cristiano Daniele, Formisano Gennaro, Loddo Francesco, Marino Marcello, Mollo Domenico, Sardu Silvio, Scicchitano Antonio, Spera Gennaro, Zoccheddu Roberto e Troncia Anna Paola, in qualità di erede di Manias Daniele, adivano la Corte d’appello di Roma, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del processo amministrativo dagli stessi intrapreso davanti al Tar Lazio(ai fini di ottenere, quali appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, l’indennità di prima sistemazione a seguito del trasferimento, nell’anno 2003, da San Gavino Monreale e Sanluri), con ricorso depositato il 21 gennaio 2004, definito, in primo grado, con sentenza di rigetto n. 694/2012, pubblicata il 23 gennaio 2012, cui seguiva la proposizione di appello davanti al Consiglio di Stato, con ricorso depositato il 28 settembre 2012, dichiarato perento con decreto n. 408/2018, pubblicato il 9 aprile 2018, confermato in sede di opposizione (spiegata con ricorso depositato il 20 aprile 2018) con ordinanza n. 6313/2018, pubblicata il 9 novembre 2018.

All’uopo, i ricorrenti sostenevano che il procedimento era durato quasi 19 anni, spettando conseguentemente l’indennizzo per la sua durata non ragionevole. 2.– Con decreto cron. 1079/2020, depositato il 3 settembre 2020, il Giudice monocratico designato rigettava la domanda, per difetto di alcuna deduzione e prova del pregiudizio concreto sofferto in conseguenza dell’irragionevole durata del giudizio presupposto, a fronte della presunzione relativa della sua insussistenza, in ragione dell’intervenuta perenzione del giudizio amministrativo. 3.–Con ricorso depositato il 24 settembre 2020, proponevano opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, Cristiano Daniele, Formisano Gennaro, Loddo Francesco, Marino Marcello, Mollo Domenico, Sardu Silvio, Scicchitano Antonio, Spera Gennaro, Zoccheddu Roberto e Troncia Anna Paola, i qualideducevano: l’erronea applicazione del dettato normativo; la rilevanza della durata complessiva del giudizio quale indice di per sé indicativo del danno subito; l’interesse di natura economica sotteso al ricorso amministrativo; la contestazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell’opposizione da parte del Consiglio di Stato.

Non si costituiva la parte opposta Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi, la Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento monocratico opposto. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava:

a) che la presunzione relativa – introdotta dall’art. 2, comma 2 - sexies, della legge n. 89/2001 – di insussistenza del danno, in ipotesi di perenzione di cui agli artt. 81 e 82 del d.lgs. n. 104/2010, poteva essere superata fornendo la prova, da parte degli interessati, del danno comunque subito, di cui nella specie non vi era traccia;

b) che il riferimento all’opposizione avverso il decreto di perenzione era tautologico, in quanto le relative ragioni, di carattere meramente processuale, non lasciavano presagire che fosse venuto meno il manifestato disinteresse ad una più celere definizione, se non proprio alla definizione in sé, del procedimento, come era sostanziato dalla mancanza di ulteriori istanze di fissazione dal 2012 al 2018, e tanto nonostante l’intervento legislativo in punto di perenzione dei procedimenti ultra-quinquennali; c ) che, ancora, dalla motivazione della sentenza di rigetto di primo grado, riconducibile ad un mutamento della giurisprudenza di merito già nel 2011, a cura del Consiglio di Stato, circa l’insussistenza del diritto all’indennità oggetto della causa petendi, era possibile desumere il disinteresse sopravvenuto alla prosecuzione del giudizio;

d) che, in ogni caso, l’onere probatorio non era stato assolto, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in termini rigorosi il danno da ritardo patito, sebbene non avessero sollecitato la definizione del giudizio di appello per ben 5 anni. 4.– Avverso il decreto d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Cristiano Daniele, Formisano Gennaro, Loddo Francesco, Marino Marcello, Sardu Silvio, Scicchitano Antonio, Zoccheddu Roberto e Troncia Anna Paola. È rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5.–I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 208/2015, alla luce degli artt. 6 e 13 CEDU, per avere la Corte di merito considerato assoluta, anziché relativa, la presunzione di insussistenza del danno nel caso di perenzione del giudizio amministrativo, nella parte in cui avrebbe assunto erroneamente la mancanza di un pregiudizio “concreto” solo sulla base dell’avvenuta definizione per perenzione del procedimento presupposto davanti al Consiglio di Stato.

Senonché, ad avviso degli istanti, la normativa di settore si sarebbe riferita alla prova contraria e non alla prova concreta, con la conseguenza che si sarebbe dovuto ritenere sussistente il danno non patrimoniale, ove non fossero risultate nel caso in disputa circostanze particolari che facessero positivamente escludere che tale danno fosse stato subito, in base a criteri di normalità e senza bisogno di alcuna prova. In ogni caso, i ricorrenti obiettano che l’interesse concreto, di significativo peso economico, sarebbe stato integrato nella fattispecie, siccome pari a oltre euro 16.000,00 per ogni istante, somma sottesa alla vertenza amministrativa presupposta, atteso che la perenzione sarebbe stata il frutto di negligenza e/o errore professionale riconducibili in totoai precedenti difensori.

Ed invero, dalla presentazione della successiva opposizione avverso il decreto di perenzione si sarebbe potuta arguire la persistenza di un interesse alla definizione del procedimento presupposto. In subordine, richiedono che sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai fini di chiarire la validità e la portata interpretativa del citato art. 2, comma 2-sexies, lett. d ), della legge n. 89/2001. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte distrettuale desunto il difetto di interesse degli istanti sulla base di un procedimento logico errato ed ipotetico, ossia:

a) dall’assenza di istanze di prelievo dal deposito dell’atto introduttivo dell’appello sino alla dichiarazione di perenzione;

b) dal rigetto da parte del Tar del ricorso in prime cure per il cambio di orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia di indennità di trasferimento;

c) dalla proposizione dell’opposizione avverso il decreto di perenzione allo scopo strumentale di presentare un’azione per ottenere l’equo indennizzo. Deducono, in proposito, i ricorrenti: che sarebbe stato sostanzialmente inutile reiterare l’istanza di prelievo; che il cambio di orientamento giurisprudenziale sarebbe stato loro favorevole, poiché il Tar aveva respinto il ricorso sul presupposto che non vi fosse la prescritta distanza di 10 km tra la sede originaria e la sede di destinazione degli allori ricorrenti; che l’opposizione non sarebbe stata strumentale. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che la perenzione fosse stata dichiarata per effetto del loro disinteresse, mentre, in realtà, sarebbe stata la conseguenza di specifico errore professionale attribuibile e/o comunque riconducibile al difensore dell’epoca, che non si sarebbe curato di svuotare la propria casella PEC e che conseguentemente non avrebbe avuto contezza dell’avviso di prossima perenzione del Consiglio di Stato, né tantomeno avrebbe avvisato i propri assistiti, che solo a cagione di ciò non avrebbero avuto modo di presentare nuova istanza di fissazione di udienza.

Sicché aggiungono che avrebbero raggiunto un accordo transattivo con il loro precedente difensore, che avrebbe riconosciuto a ciascuno l’importo di euro 5.400,00, quale somma volta a evitare un giudizio per risarcimento dei danni da responsabilità professionale, come sarebbe stato reso evidente dalla produzione dell’atto di opposizione avverso il decreto di perenzione, nel quale si sarebbe dato atto della vicenda e dell’accaduto. 4.– I tre motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi –sono infondati.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89/2001, comma aggiunto dall’art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 208/2015 – entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e applicabile a tutte le domande di equa riparazione proposte successivamente a tale data, tra cui ricade il caso di specie –, il pregiudizio da irragionevole durata del processo si presume insussistente, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Ora, l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89/2001 contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui appunto il caso della perenzione del processo amministrativo, in presenza delle quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova “completa” da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte.

La valutazione dell’idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un’indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17062 del 16/06/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28378 del 11/12/2020). Sicché la norma richiamata disciplina non tanto le condizioni per ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, quanto l’onere probatorio che nei casi indicati ̀ posto a carico del richiedente, dovendosi presumere altrimenti l’insussistenza del danno da ritardo.

È dunque onere del richiedente fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che sia idonea a trarre dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare. Ove, invece, si ritenesse – come ipotizzano i ric orrenti – che il danno non patrimoniale sia insito nell’eccessiva durata del giudizio, salvo che non sussistano circostanze particolari di natura escludente, verrebbe meno la presunzione relativa introdotta dal legislatore del 2015.

E d’altronde nessuna presunzione iuris et de iure(o assoluta) è integrata per il fatto che la Corte territoriale abbia richiesto la deduzione e dimostrazione di un pregiudizio concreto, volto a superare il divisato disinteresse a coltivare il giudizio, desumibile dall’intervenuta perenzione. Nella fattispecie, la Corte di merito ha valorizzato, nell’ordine, i seguenti significativi elementi: la mancanza di ulteriori istanze di fissazione dal 2012 al 2018, e tanto nonostante l’intervento legislativo in punto di perenzione dei procedimenti ultra- quinquennali; l’insussistenza del diritto all’indennità oggetto della causa petendi, secondo il mutamento giurisprudenziale recepito dalla sentenza di rigetto della domanda in primo grado del Tar; la carenza di alcun supporto argomentativo e probatorio del danno da ritardo, conseguente alla durata del processo, nonostante l’intervenuta perenzione; la non rilevanza a tale scopo dell’opposizione –disattesa – avverso il decreto di perenzione.

Peraltro, come rilevato dal decreto monocratico opposto, siffatta opposizione è al più significativa della persistenza di un interesse alla definizione del procedimento presupposto, ma non è condizione sufficiente a superare la presunzione relativa di inesistenza del pregiudizio. Per l’effetto, si rinvieneuna motivazione – congrua e non già apparente –, connotata da logicità e coerenza e che non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, proprio alla luce della novellata previsione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 26850 del 04/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24912 del 15/09/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17062 del 16/06/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 25/01/2021). Segnatamente, all’esito della novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità per vizio motivazionale può essere svolto solo allorché, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, sia integrata una riduzione sotto la soglia del “minimo costituzionale” della motivazione.

Pertanto, ̀ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Siffatta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Con la conseguenza che la motivazione è apparente solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 05/08/2016;

Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; V. anche SSUU ord. n. 2767/2023 in motivazione), ipotesi che di certo non ricorrono nella vicenda in esame. Inoltre, non sussiste alcuna omissione di accadimenti storico- naturalistici decisivi, oggetto di discussione tra le parti, posto che né le ragioni addotte a sostegno della maturata perenzione, né il riferimento al raggiunto accordo transattivo con il legale per il riconoscimento di una somma in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento per responsabilità professionale, mutano il quadro della vicenda, ossia l’intervenuta perenzione del processo amministrativo, idonea a determinare una presunzione relativa di insussistenza del danno da ritardo, rispetto al quale difetta qualsiasi deduzione e prova di un concreto pregiudizio subito, nonostante tale perenzione. 5.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.

Non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, posto che non s