Cassation court dismisses appeal regarding inheritance dispute and revocation of state legal aid admission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Alessandra Delmedico against the Bari Court of Appeal's decision. The court held that the request to revoke the admission to state-funded legal aid was procedurally inadmissible because such revocation requires a separate appeal against the Ministry of Justice, not the opposing party. Furthermore, the court dismissed the claim for removal of offensive phrases, ruling that the statements were merely defensive arguments regarding family dynamics and did not constitute insults.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 D.P.R. n. 115/2002; Art. 170 D.P.R. n. 115/2002: A decision revoking admission to state-funded legal aid, even if issued within the main judgment, constitutes an autonomous act subject to a separate appeal against the Ministry of Justice, and the opposing party in the merits trial is not a legitimate passive party in the opposition procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22577/2018 R.G. proposto da : DELMEDICO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE, 37, presso lo studio dell’avv. Andrea Scandurra (SCNNDR74E07H501I) , già rappresenta ta e dife sa dal deceduto avv. Italo De Zio di Myra per procura a margine del ricorso, ed asseritamente rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scandurra per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente- contro DELMEDICO LUCIA, NARDOMARINO CONCETTA, DEL MEDICO ROSA, DEL MEDICO GIUSEPPE, DELMEDICO ANTONELLA e DELMEDICO LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.
CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato Carlo Cipriani, rappresentati e difes i dall'avv . Giampietro Rossiello (RSSGPT60T25A662G) per procura a margine del controricorso; -controricorrenti- nonché contro BALICE ISABELLAe LOCONSOLE FABRIZIO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BARI n. 344/2018depositata il 22/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione introduttivo del procedimento RG n. 12598/2007 davanti al Tribunale di Bari, Nardomarino Concetta (coniuge separata di Delmedico Domenico) ed i figli di primo letto di Delmedico Domenico, ossia Delmedico Antonella, Giuseppe, Lucia, Luisa e Rosa quali eredi legittimi di Delmedico Domenico, morto il 28.4.2007, convenivano in giudizio Balice Isabella, convivente per circa trenta anni di Delmedico Domenico, ed i figli naturali del predetto, Delmedico Alessandra e Loconsole Fabrizio, quest'ultimo riconosciuto nel testamento olografo di Delmedico Domenico del 18.4.2007, col quale era stata nominata sua unica erede Balice Isabella, chiedendo di dichiarare inefficace tale testamento per assenza della designazione di erede, o nullo in quanto apocrifo, o di annullarlo per violenza morale e/o dolo, ed in ipotesi di riconosciuta validità dello stesso, per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva e la conseguente reintegrazione della quota di legittima, ed in ogni caso per la divisione dei beni ereditari di Delmedico Domenico.
Con atto di citazione introduttivo del procedimento RG n. 15013/2008 sempre avanti al Tribunale di Bari i medesimi attori convenivano in giudizio Delmedico Alessandra per sentire accertare in ordine alla successione di Latrofa Lucia, madre di Delmedico Domenico, premorta in data 19.11.2002, che aveva espresso le sue ultime volontà nei testamenti del 18.12.1995 e 22.9.2002, di ricomprendere nel patrimonio relitto da Delmedico Domenico l'immobile di Triggiano, via San Giorgio n. 14/F, quale bene dallo stesso acquistato per successione alla madre Latrofa Lucia sulla base del testamento del 22.9.2002, assumendo che quest'ultimo avesse revocato per incompatibilità oggettiva il testamento del 18.12.1995 della Latrofa, col quale il suddetto immobile era stato legato in usufrutto al figlio Delmedico Domenico ed in nuda proprietà alla nipote Delmedico Alessandra, e per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità dovuta agli altri coeredi per il godimento esclusivo di quell'immobile.
Costituendosi nel procedimento RG n. 15013/2008 Delmedico Alessandra eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori per assenza della qualità di eredi di Latrofa Lucia, ed assumeva l'infondatezza delle loro domande chiedendone la condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Nel procedimento RG n. 12598/2007 Balice Isabella, Delmedico Alessandra e Loconsole Fabrizio si costituivano assumendo l'infondatezza della domanda principale degli attori, chiedendo di rispettare le ultime volontà di Delmedico Domenico anche in ordine al riconoscimento come suo figlio naturale di Loconsole Fabrizio, e domandando la divisione dei beni ereditari relitti da Delmedico Domenico, con individuazione della quota di eredità spettante a Balice Isabella e della quota legittima spettante ai figli naturali del de cuius Delmedico Alessandra e Loconsole Fabrizio.
Riuniti i giudizi, escussi i testimoni ed espletate la CTU grafologica dalla dott.ssa Rosa Martino e la CTU estimativa del compendio ereditario dall'ing. Ignazio Pellecchia, il Tribunale di Bari,con la sentenza non definitiva n. 3547/2 015, rigettava la domanda di nullità del testamento olografo di Delmedico Domenico del 18.4.2007, riconoscendone l'autenticità, rigettava la domanda di annullamento dello stesso per violenza morale e/o dolo, rilevando la tardività ed inammissibilità della domanda di annullamento dello stesso per incapacità d'intendere e di volere, e sulla base delle espletate prove testimoniali riconosceva la genuinità della volontà del testatore di non considerare nelle sue ultime volontà la prima moglie, Nardomarino Concetta, ed i figli di primo letto, dai quali si era allontanato al momento della separazione.
Con la stessa sentenza veniva dichiarata inefficace la disposizione del testamento olografo di Delmedico Domenico del 18.4.2007 con la quale intendeva riconoscere Loconsole Fabrizio come suo figlio naturale in contrasto con lo status del medesimo di figlio legittimo di altro soggetto ai sensi dell'art. 253 cod. civ., escludendo quindi il Loconsole dal novero degli eredi legittimi e legittimari di Delmedico Domenico, veniva rigettata la domanda di inefficacia dello stesso testamento per mancata designazione di erede, interpretando l'espressione “convivente testamentaria” contenuta in tale testamento come espressiva della volontà di istituire quale sua unica erede la convivente Balice Isabella, veniva ritenuto valido ed efficace il testamento del 18.4.2007 di Delmedico Domenico, ma lesivo della quota dei legittimari (il coniuge separato ma non divorziato Nardomarino Concetta con quota riservata di ¼ ed i figli di primo letto Delmedico Lucia, Luisa, Rosa, Antonella e Giuseppe e la figlia naturale riconosciuta Delmedico Alessandra, figli ai quali era riservata complessivamente la quota di ½ da dividersi in sei quote di pari valore), potendo essere attribuita all'unica erede testamentaria, la convivente Balice Isabella, solo la quota disponibile di ¼.
Relativamente al procedimento RG n.15013/2018 con la stessa sentenza il Tribunale di Bari respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto legittimari di Delmedico Domenico, ed interpretando la volontà testamentaria di Latrofa Lucia espressa nei testamenti olografi del 18.12.1995 (indicante: “Testamento Io sottoscritta Latrofa Lucia con il presente testamento lascio l'appartamento in Triggiano via Sant Giorgio ha mio Figlio Domenico per li usufrutto generale e per la nuda proprietà alla Figlia dello stesso Alessandra Delmedico.
Troggiano 18.12.1995. Latrofa Lucia”) e del 22.9.2002 (indicante: “Testamento Io sottoscritta Latrofa Lucia nata a Rutigliano il 28.01.1913, lascio a mia figlia Lella l'appartamento in Giulianova a via Ischia n.
3. Lascio a mio figlio Domenico tutta la restante proprietà. Agli altri figli ho già dato la legittima con acquisto degli immobili. Triggiano il 22.09.2002. Latrofa Lucia”) aveva ritenuto che col secondo testamento, - col quale tutta la proprietà, escluso l'appartamento di Giulianova via Ischia n. 3, era stata lasciata al figlio Delmedico Domenico -, si fosse realizzata la revoca tacita per incompatibilità oggettiva del primo testamento ex art. 682 cod. civ., col quale ultimo l'immobile di Triggiano, via San Giorgio n. 14/F, era stato fatto oggetto di legato di usufrutto in favore di Delmedico Domenico e di nuda proprietà in favore di Delmedico Alessandra, facendo quindi rientrare il suddetto immobile di Triggiano nell'asse ereditario di Delmedico Domenico.
Stimato quindi il relictum, comprensivo dell'immobile di Triggiano, ed il donatum, e considerati i debiti della massa, pari ad € 125.161,85, risultanti dal verbale di inventario, il Tribunale di Bari aveva calcolato il valore dell'asse ereditario di Delmedico Domenico sul quale calcolare le quote come pari ad € 637.770,56, ed aveva quind i disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divisione ereditaria del patrimonio relitto da Delmedico Domenico, rimettendo la statuizione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Contro la sentenza non definitiva n. 3547/2015 del Tribunale di Bari proponeva appello principale immediato Delmedico Alessandra contestando la ritenuta composizione del patrimonio relitto da Delmedico Domenico, sostenendo che dello stesso non doveva fare parte l'immobile di Triggiano, via San Giorgio n. 14/F, in quanto di sua proprietà esclusiva in base al legato disposto dalla nonna Latrofa Lucia col testamento olografo del 18.12.1995, che assumeva non essere stato tacitamente revocato per incompatibilità oggettiva dal successivo testamento olografo di Latrofa Lucia del 22.9.2002 per essere i due testamenti tra loro compatibili e per la mancanza di una revoca espressa, o comunque in virtù della rinuncia abdicativa in suo favore da parte del padre Delmedico Domenico, che aveva fatto pubblicare contestualmente il 5.2.2003 i due testamenti materni facendoli conseguentemente trascrivere nei registri immobiliari e pagando l'imposta di successione, in tal modo rinunciando a vantare sull'immobile di Triggiano il diritto di proprietà piena e mantenendovi solo il diritto di usufrutto attribuitogli col testamento del 18.12.1995 della madre, e sosteneva che dalle passività gravanti sulla massa ereditaria dovevano essere esclusi alcuni crediti verso il defunto, per cui il valore dell'asse ereditario sul quale computare le quote disponibile e riservate andava ricalcolato.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Bari la moglie separata Nardomarino Concetta ed i figli di primo letto di Delmedico Domenico, che proponevano appello incidentale, riproponendo le domande di annullamento del testamento olografo del 18.4.2007 di Delmedico Domenico ex art. 624 cod. civ. e di accertamento dell'inidoneità di tale testamento ad istituire erede testamentaria la convivente del defunto, Balice Isabella, e chiedevano altresì la revoca dell'ammissione di Delmedico Alessandra al patrocinio a spese dello Stato, deliberata dall'Ordine degli Avvocati di Bari il 23.12.2015 per non avere la stessa indicato i redditi percepiti dal convivente Solari Valerio, nonché di Balice Isabella per carenza di documentazione.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado anche Balice Isabella, che chiedeva il rigetto dell'appello incidentale. Delmedico Alessandra contrastava l'avversa richiesta di revoca della sua ammissione al patrocinio dello Stato indicando che non aveva ricompreso i redditi di Solari Valerio nel reddito da considerare per l'ammissione al beneficio, in quanto non era più convivente col Solari, essendosi trasferita dall'alloggio di Bari a quello di Triggiano, via San Giorgio n. 14/F, dal dicembre 2014, come emergente dal certificato di residenza allegato.
La Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 344/2018 dell'1/22.2.2018 rigettava sia l'appello principale, che quello incidentale, revocava ex art. 136 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Delmedico Alessandra per non avere dichiarato i redditi del convivente, Solari Valerio, e di Balice Isabella, per incompletezza della domanda di ammissione documentata, compensava le spese di secondo grado tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, condannando questi ultimi al pagamento in favore di Balice Isabella delle spese processuali di appello, liquidate in € 9.515,00 per compensi, oltre accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della appellante principale e degli appellanti incidentali.
In particolare la menzionata sentenza, confermando quella di primo grado, riteneva che Delmedico Domenico fosse stato nominato erede a titolo universale nel secondo testamento della madre Latrofa Lucia tramite institutio in re certa (rectius institutio ex re certa), e che avendo la testatrice indicato in tale testamento del 22.9.2002 che lasciava tutta la sua restante proprietà, escluso l'appartamento di Giulianova, via Ischia n. 3, lasciato alla figlia Lella, al figlio Delmedico Domenico, aveva inteso riferirsi a tutte le sue restanti proprietà esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte, e quindi anche a quelle (l'immobile di Triggiano, via San Giorgio n.14) che in precedenza aveva fatto oggetto di legato.
La sentenza stessa escludeva l'invocabilità della rinuncia abdicativa di Delmedico Domenico a favore della figlia Delmedico Alessandra, sia in quanto la rinuncia espressa ai sensi dell'art. 1350 n.
5) cod. civ. richiedeva ad substantiam la forma scritta, sia perché la pubblicazione dei due testamenti olografi di Latrofa Lucia, la loro trascrizione nei registri immobiliari ed il pagamento dell'imposta di successione da parte di Delmedico Domenico erano atti dovuti, in quanto tali inidonei a rappresentare comportamenti concludenti univocamente rivolti ad integrare una rinuncia tacita alla proprietà dell'immobile di Triggiano, via San Giorgio n.14/F, a favore della figlia Delmedico Alessandra, e nel contempo escludeva l'invocabilità dell'art. 590 cod. civ. (conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle) in quanto non si trattava nella specie di testamento invalido.
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 15.5.2018, ha notificato ricorso in Cassazione il 12/13.7.2018 Delmedico Alessandra, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, patrocinata dall'avv. Italo De Zio Di Myra per procura a margine del ricorso, affidandosi a due motivi. Hanno resistito con controricorso spedito per la notifica il 19.9.2018 Nardomarino Concetta, Delmedico Lucia, Rosa, Giuseppe, Antonella e Luisa, che hanno anche chiesto la cancellazione ai sensi dell'art. 89 comma 2° c.p.c. delle espressioni ritenute offensive contenute nella pagina 19 del ricorso, che riferendosi a Delmedico Lucia, recatasi al capezzale del padre in ospedale poche ore prima della sua dipartita per salutarlo anche in rappresentanza degli altri figli di primo letto è stata indicata come “ quasi certamente non in buona fede, ma con infelici e quanto strumentali ed infimi intenti di natura patrimoniale, scelse di dare un ultimo saluto al padre”, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'offesa.
Sono rimasti intimati Balice Isabella e Loconsole Fabrizio. L'11.5.2023 ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore per Delmedico Alessandra l'avv. Andrea Scandurra, sostituitosi al precedente legale avv. Italo De Zio Di Myra, deceduto, giusta procura da lui stesso autenticata su supporto cartaceo in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore. Nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i controricorrenti hanno rappresentato che dopo la pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di Bari impugnata in questa sede il giudizio di divisione dei beni relitti da Delmedico Domenico è andato avanti e che la sentenza definitiva derivatane è stata confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1853/2020, non impugnata.
Anche Delmedico Alessandra ha depositato memoria ex art. 380 bis.1(per mero errore materiale indicata ai sensi dell’art. 378) c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che Delmedico Alessandra non può ritenersi validamente patrocinata dall'avv. Andrea Scandurra, che l'11.5.2023 ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore allegandovi la procura cartacea in copia da lui stesso autenticata, rilasciata da Delmedico Alessandra dopo la morte in corso di giudizio dell'avv. Italo De Zio Di Myra, in quanto l'art. 83 comma 3° c.p.c. nel testo modificato dall'art. 45 comma 9 lettera a) della L. 18.6.2009 n. 69, che in deroga all'art. 83 comma 2° c.p.c. richiedente per il rilascio della procura alle liti la forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata, consente il rilascio di procura anche in calce ed a margine della memoria di nomina del nuovo difensore in aggiunta, o in sostituzione del difensore originariamente designato, risulta applicabile solo nei giudizi che in primo grado siano stati instaurati dopo l'entrata in vigore di tale legge, ossia dopo il 4.7.2009, mentre i giudizi sottoposti in questa sede alla Suprema Corte sono iniziati nel 2007 e 2008.
Dal momento che nel giudizio di Cassazione non si ha una vera costituzione in giudizio delle parti, la morte dell'avv. Italo De Zio Di Myra non ha determinato alcuna interruzione del giudizio di legittimità e non esime questa Corte dalla necessità di pronunciarsi sui motivi di ricorso fatti valere dal professionista poi deceduto, mentre si rende superflua la concessione di un rinvio a favore di Delmedico Alessandra per munirsi di un altro legale, in quanto la stessa, avendo rilasciato, sia pure invalidamente, la procura al nuovo difensore, avv.
Andrea Scandurra, già suo domiciliatario, dopo aver appreso della morte dell'avv. Italo De Zio Di Myra, suo precedente legale, era evidentemente edotta almeno a partire dall'11.5.2023 della necessità di incaricare validamente un nuovo legale abilitato al patrocinio in Cassazione nel caso in cui volesse far valere ulteriori difese sostituendo il legale deceduto. Col primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c. la violazione ed errata applicazione degli articoli 682 e 1367 cod. civ. Deduce la ricorrente che in base all'art. 682 cod. civ. in caso di successione di testamenti, in assenza di una revoca espressa, le disposizioni di data anteriore possono ritenersi caducate da quelle successive solo nelle ipotesi in cui a seguito di una specifica indagine sia possibile riscontrare una sicura ed effettiva inconciliabilità derivante da un'incompatibilità certa di disposizioni con altre contenute nel successivo testamento (in tal senso Cass. 22.3.2012 n. 4617;
Cass. 20.8.2002 n. 12285; Cass. 13.11.1991 n.12113; Cass. 22.1.1982 n. 423) e che in base al principio di conservazione del negozio giuridico dell'art.1367 cod. civ., applicabile anche in materia successoria (Cass.17.10.2001 n.12649), in caso di dubbio sul significato di una disposizione testamentaria, deve privilegiarsi tra più significati quello di maggiore effetto, ossia quello più favorevole alla conservazione delle disposizioni mortis causa. L amenta la ricorrente che l'impugnata sentenza non si sarebbe attenuta ai richiamati canoni interpretativi e non avrebbe tenuto conto della cultura e dell'ambiente della testatrice (convivente con la nipote Delmedico Alessandra fino alla morte ed a lei legata da profondo affetto, e priva invece di rapporti con la prima moglie del figlio, Nardomarino Concetta, e coi figli della stessa, che dopo la separazione erano in pessimi rapporti con Delmedico Domenico) allorché, nel ricostruire la volontà di Latrofa Lucia manifestata nel secondo testamento, quello del 22.9.2002, avrebbe inteso l'espressione “tutta la restante proprietà”, utilizzata dalla testatrice, come indicativa di tutta la proprietà esistente nel patrimonio di Latrofa Lucia al momento della sua morte, comprendendovi anche l'immobile di Triggiano, via San Giorgio n.14, che era stato fatto oggetto di legato di usufrutto col precedente testamento del 18.12.1995, benché tra i due testamenti non esistesse un'incompatibilità oggettiva, dato che col primo la Latrofa avrebbe inteso donare la proprietà del menzionato immobile alla nipote Delmedico Alessandra cedendolo al padre di lei, Delmedico Domenico, in usufrutto, mentre col secondo testamento avrebbe inteso lasciare al figlio Delmedico Domenico tutta la proprietà della quale non avesse già disposto col precedente testamento del 18.12.1995, e benché dal contenuto del secondo testamento non fosse desumibile ragionevolmente la volontà della Latrofa di revocare il primo testamento, avendo anzi la testatrice manifestato in esso la volontà di consolidare le proprie precedenti disposizioni con l'espressione “agli altri figli ho già dato la legittima con acquisto degli immobili”, riferendosi quindi con l'espressione “tutta la restante proprietà” ai soli beni dei quali non aveva già disposto col precedente testamento, che nelle more non erano neppure stati oggetto di alienazione, o trasformazione.
Aggiunge la ricorrente che la leggerezza e/o ignoranza di Latrofa Lucia nel ritenere superfluo ribadire nel testamento del 22.9.2002 quanto già disposto nel testamento del 18.12.1995 sarebbe stata superata dal comportamento inequivocabile assunto dal figlio Delmedico Domenico, che nel registrare e fare pubblicare contestualmente entrambi i testamenti materni, e non soltanto il secondo testamento, comportamento considerato neutro dalla Corte d'Appello di Bari, in quanto dovuto, avrebbe in realtà confermato la volontà della Latrofa e del figlio Delmedico Domenico di integrare col secondo il primo testamento e non di revocare tacitamente quest'ultimo, e deduce infine che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nel caso in cui permanesse un dubbio sull'incompatibilità tra due testamenti si doveva escludere la revoca tacita (in tal senso Cass. 22.1.1982 n. 423).
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale "nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive; potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità" (Cass. 21.3.2019 n. 8030;
Cass.n.4617/2012; Cass. n. 10800/2009; Cass. n.12285/2002). La Corte di merito attenendosi a detti princìpi, e confermando la motivazione addotta dal Tribunale di Bari, ha ritenuto che attraverso l'institutio ex re certa di Delmedico Domenico come erede testamentario effettuata anche ai sensi dell'art. 588 comma 2° cod. civ. dalla madre Latrofa Lucia nel testamento olografo del 22.9.2002 (e non impugnata) con le parole “Lascio a mio figlio Domenico tutta la restante mia proprietà”, intesa quest'ultima come riferimento a tutti i suoi beni, diversi dall'appartamento di Giulianova via Ischia n. 3 lasciato con lo stesso testamento alla figlia Lella, esistenti alla sua morte (tra i quali rientrava anche l'appartamento di Triggiano via San Giorgio n. 14 oggetto di un semplice legato, e non, come erroneamente indicato dalla ricorrente, di donazione, col primo testamento del 18.12.1995), abbia disposto in modo oggettivamente inconciliabile col permanere del legato dell'usufrutto di tale ultimo immobile e della nuda proprietà dello stesso rispettivamente in favore di Delmedico Domenico e di sua figlia Delmedico Alessandra stabiliti nel testamento olografo di Latrofa Lucia del 18.12.1995, riconoscendo un'ipotesi d'incompatibilità oggettiva tra il testamento precedente e quello successivo per essere materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle relative disposizioni.
Prima di effettuare la comparazione tra i due testamenti la Corte d'Appello, come anticipato, ha dovuto interpretare il testamento del 22.9.2002 di Latrofa Lucia, ed in conformità alla lettera del testo nel quale subito prima la testatrice aveva stabilito la sorte dell'appartamento di Giulianova, via Ischia n.3, lasciato alla figlia Lella, ha ritenuto che la “restante sua proprietà” lasciata al figlio Delmedico Domenico fosse rappresentata da tutti i beni, diversi da quello, che alla morte della testatrice fossero ancora compresi nel di lei patrimonio, tra i quali vi era anche l'appartamento di Triggiano via San Giorgio n. 14, posto che il legato che per esso era stato disposto col primo testamento non aveva ancora prodotto alcun effetto ex art. 649 cod. civ. perché la testatrice non era deceduta e che l'immobile non era stato fatto oggetto di una donazione, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente nel tentativo di stravolgere il significato dell'espressione “restante proprietà”.
La ricorrente per cercare di far coesistere i due testamenti da un lato trasforma il legato disposto il 18.12.1995 destinato a produrre effetto solo alla morte del testatore ex art. 649 cod. civ. se non revocato in donazione, come se l'immobile di Triggiano, via San Giorgio 14, fosse già uscito alla data del 22.9.2002 dal patrimonio di Latrofa Lucia, e dall'altro invoca il principio del favor testamenti volto ad ottenere la massima applicazione del testamento, principio che però se applicato al testamento del 22.9.2002, il solo sul quale sia sorto in effetti un contrasto interpretativo fra le parti, porterebbe a sciogliere eventuali residui dubbi sulla portata dell'espressione “restante mia proprietà” proprio nel senso della riferibilità dell'institutio ex re certa di Delmedico Domenico quale erede a tutti i beni della proprietà della testatrice alla sua morte diversi da quello di Giulianova, via Ischia n. 3, senza l'esclusione dell'immobile di Triggiano.
Quanto poi al tentativo della ricorrente di far discendere il permanere dei suoi diritti sull'immobile di Triggiano, da una rinuncia abdicativa da parte del padre Delmedico Domenico, che ha fatto registrare e pubblicare contestualmente entrambi i testamenti olografi della madre, Latrofa Lucia, pagando l'imposta di successione, va detto che si tratta di una domanda nuova non prospettata in primo grado e non esaminabile in questa sede, sulla quale erroneamente si è pronunciata la Corte d'Appello con argomentazioni sul difetto di forma e sul carattere dovuto delle pubblicazioni dei testamenti, che non sono neppure state attinte dal ricorso proposto in questa sede da Delmedico Alessandra.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c. la violazione ed errata applicazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per avere la Corte d'Appello di Bari con l'impugnata sentenza revocato l'ammissione di Delmedico Alessandra al patrocinio a spese dello Stato. Tale motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il provvedimento di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio dello Stato seppure pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, dev'essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime d'impugnativa di cui all'art. 170 del D.P.R. n.115/2002 (vedi in tal senso Cass. 18.2.2022 n. 5459;
Cass. 8.3.2018 n. 5535) e l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione alla revoca è il Ministero della Giustizia e non la controparte del giudizio di merito nell'ambito del quale la revoca è stata disposta (vedi in tal senso Cass. 29.1.2019 n. 2517). Quanto alla richiesta dei controricorrenti di adozione di un provvedimento ordinatorio di cancellazione di frasi offensive, con conseguente risarcimento danni, si ritiene che non meriti accoglimento, in quanto le frasi utilizzate alla pagina 19 del ricorso, in precedenza riportate, si inseriscono nell'ambito dell'attività difensiva svolta dal legale originario della ricorrente essendo dirette a sottolineare il distacco esistente tra la moglie separata ed i figli di primo letto, dal testatore Delmedico Domenico, e ad attribuire al loro riavvicinamento in punto di morte, peraltro neppure in termini di certezza, un probabile interesse patrimoniale, e non risultano utilizzati termini di per sé offensivi, per cui la richiesta va disattesa.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dei controricorrenti. Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di Cassazione della ricorrente nei confronti degli intimati. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di Delmedico Alessandra se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna Delmedico Alessandra al pagamento in favore di Nardomarino Concetta, Delmedico Lucia, Rosa, Giuseppe, Antonella e Luisa delle spese del giudizio di legittim