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Ordinanza — n. 22079/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on property rights, ruling private writing interpreted as defining shared ownership shares.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22079/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed Maurizio Laudato's appeal against the Second Civil Section of Salerno Court, which rejected his claim to exclusive ownership of a roof extension. The appellants argued that a 1965 private writing creating a gratuitous transfer was invalid due to lack of form, while the lower court held it merely defined ownership shares within a partition agreement. The Supreme Court agreed, ruling that the term 'gratuitous' in the writing was interpreted contextually to mean equalizing shares rather than creating a donation, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; The literal meaning of a private writing is not decisive in isolation but must be interpreted considering all textual and extratextual elements to ascertain the common will of the contracting parties.

Parole chiave

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property rights partition agreement private writing interpretation of contracts ownership shares gratuitous transfer civil code proprietà privata

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, comma 1, cod.
art. 2937 cod. civ
art. 1362 cod. civ
Il ricorrente, nella specie, ha dedotto la violazione dell’art. 1362 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 24560 del 01/12/2016
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20294 del 26/07/2019
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020
654926 –01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 - Rv.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6371-2019 proposto da: LAUDATO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA, N.99, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DE CICCIO, che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato MASSIMO PAGLIARA; -ricorrente - contro LAUDATO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, N. 44, presso lo studio GIANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ANGRISANI; -controricorrente - nonchè contro LAUDATO CONCETTA, CARDAMONE SPERANZA, LAUDATO FRANCESCA, LAUDATO GIANLUCA; -intimati - avverso la sentenza n. 1675/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2018; Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:

1. Laudato Alfonso, Laudato Concetta, Cardamone Speranza, Laudato Francesca, Laudato Gianluca, eredi di Francesco Laudato, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno Tommaso Laudato e il di lui figlio Maurizio Laudato, al fine di ottenere sentenza costitutiva del loro diritto di proprietà sulla mansarda di nuova costruzione su un immobile originariamente in comproprietà tra Francesco Laudato e il fratello Tommaso Laudato, ubicato in Cava de’ Tirreni. A sostenere la pretesa degli attori vi era una promessa di Tommaso Laudato e della sua consorte, Concetta Sorr entino, contenuta nell’atto di divisione notarile del suddetto immobile risalente al 14.06.1965, intervenuto tra Francesco Laudato, da una parte, Tommaso Laudato e Concetta Sorrentino, dall'altra, cui seguiva -in pari data e tra le stesse parti - scrittur a privata con cui Tommaso Laudato e Concetta Sorrentino, nell'ipotesi di copertura del terrazzo, si obbligavano a cedere la sopraelevazione realizzata per l'estensione di 100mq a Francesco Laudato. 1.1.

Il Tribunale adìto accoglieva l'istanza; sopravvenuto il decesso di Tommaso Laudato dichiarava persistente l'obbligo dell’erede convenuto, Maurizio Laudato, di conferire la proprietà della mansarda in favore degli attori, e ne trasferiva per l'effetto la proprietà exart. 2932 cod. civ.

2. Avverso detta sentenza interponeva gravame Maurizio Laudato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno che, con sentenza n. 1675/2018, rigettava integralmente il gravame. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che: Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - -la scrittura con cui Tommaso Laudato e Concetta Sorrentino si impegnavano a trasferire gratuitamente a Francesco Laudato, in proprietà esclusiva, il sottotetto per la superficie di 100mq, ove fosse stato costruito sul terrazzo, deve considerarsi una postilla all'atto di divisione e, pertanto, inserendosi nel processo di reciproca definizione delle rispettive quote di spettanza, e andando a definirle, manca del requisito di gratuità e liberalità tipico della donazione e, quindi, non è affetta da vizio di forma, come invece argomentato dall'appellante.

La cessione della mansarda, dunque, ha natura compensativa; - tale assunto è confermato da tre successive scritture private intercorse tra Tommaso Laudato e il nipote Alfonso Laudato del 21.06.1991, 30.08.1995 e 04.05.2004, le quali tutte fanno riferimento alla scrittura del 14.06.1965 e confermano la volontà di Tommaso Laudato di dare esecuzione alla cessione della mansarda; - quanto all’asserita prescrizione del diritto di cui alla scrittura del 14.06.1965, va r ilevato che l'art. 2937 cod. civ. prevede la rinuncia tacita che interviene quando il soggetto nei cui confronti è maturata la prescrizione, ovvero che ha il diritto di farla valere, tiene un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene, di fatto rinunciandovi.

Nel caso di specie, la condotta di Tommaso Laudato è evidentemente inconciliabile con la volontà di avvalersi della prescrizione in suo favore maturata, poiché negli scritti riconosce il diritto altrui e manifesta la volontà di adempiere al suo obbligo.

3. Contro la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Maurizio Laudato,affidandolo a due motivi. ResistevaAlfonso Laudato depositando controricorso. Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - Restavano intimati Concetta Laudato, Speranza Cardamone, Francesca Laudato, Gianluca Laudato. In prossimità dell’adunanza il controricorrente depositava memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, comma 1, cod. civ. Il ricorrente lamenta la violazione del canone ermeneutico in virtù del quale, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, restando escluso che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici. Orbene, nella scrittura del 14.06.1965 è rappresentata in modo chiaro ed univoco la volontà dei sottoscrittori di impegnarsi al trasferimento gratuito, non essendovi alcun riferimento al fatto che esso fosse finalizzato alla definizione delle quote attribuite con il contestuale atto pubblico di divisione rogato in pari data dal notaio; pertanto, qualificata correttamente la scrittura suddetta come promessa di donazione, essa deve essere dichiarata nulla per l'assenza di forma prescritta dall'art. 782, comma 1, cod. civ.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 2937, comma 3, cod. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente considerato quale fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione le tre scritture del 21.06.1991, 30.08.1995 e 04.05.2004: in esse, infatti, il dante causadell'odierno ricorrente rendeva una mera dichiarazione di scienza, peraltro rivolgendosi solo ad uno, Alfonso Laudato, dei tre eredi del deceduto fratello Francesco Laudato, ossia Alfonso, Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - Concetta e Matteo. Sicché le scritture in parola, per essere confermative della precedente del 14.06.1965, avrebbero dovuto considerare quali cessionari tutti gli eredi, e non il solo Alfonso Laudato. Inoltre, le due scritture del 21.06.1991 e 30.08.1995 avevano ad oggetto il trasferimento di un bene diverso, ossia la porzione di terrazza, e non la zona di sottotetto. Tanto basta ad escludere che il comportamento di Tommaso Laudato fosse incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo della violazione di canoni ermeneutici, e sono entrambi infondati. 3.1. Devono preliminarmente disattendersi le due censure di inammissibilità del ricorso elevate dai controricorrenti. La prima riguardante la c.d. «doppia conforme» (pp. 3 e 4 del controricorso , reiterata in memoria): benché, infatti, nessuno dei due motivi di gravame esplicitamente si riferisca ad alcuno dei mezzi di impugnazione prescritti dall’art. 360, comma 1, cod. proc., entrambi chiaramente censurano violazioni di legge (artt. 1362 e 2937 cod. civ.). Non essendo, pertanto, coinvolto il n.

5) della norma processuale citata, non è dato richiamare l’inammissibilità dei motivi per la preclusione della doppia conforme. 3.2. Parimenti deve disattendersi la seconda censura contenuta nel controricorso (pp. 7 e 8, reiterata in memoria), posto che l’odierno ricorrente aveva già in appello sollevato, con il secondo mezzo di gravame, l’eccezione di prescrizione, a nulla rilevando il fatto che in questa sede egli abbia diversamente argomentato la stessa questione o tema (prescrizione), già compresa nel tema del decidere del giudizio di appello (ex plurimis, di recente:

Cass. Sez. 5, n. 31560 del 2022). Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - 3.3. Tanto premesso, i motivi sono infondati . Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). Il ricorrente, nella specie, ha dedotto la violazione dell’art. 1362 cod. civ. da parte della Corte territoriale laddove avrebbe attribuito, alla scrittura privata del 14.06.1965, un significato diverso da quello letterale, utilizzando canoni di interpretazione diversi, con ciò attribuendo a detta scrittura una causa contrahendi non rin venibile nel testo negoziale.

A giudizio del Collegio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362 c od. civ. , concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 24560 del 01/12/2016 -Rv. 641971–01, conf. da: Sez. 3, Ordinanza n. 20294 del 26/07/2019 -Rv. 654926 –01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 - Rv. 658254 - 01). In effetti, la Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - ricostruzione fornita dalla Corte distrettuale (che tiene conto del comportamento di Tommaso Laudato e delle scritture private da questi sottoscritte) non stravolge il significato letterale della scrittura privata del 14.06.1965, ove al termine «gratuità» ivi utilizzato (di per sé peraltro non univoco, in quanto non rinvia necessariamente al contenuto tecnico-giuridico della liberalità) viene dato un significato che definisce la comune volontà dei contraenti (attribuire parità di quote), evidentemente non pienamente ottenuta con il contestuale atto di divisione, come del resto dimostrano i continui riferimenti –evidenziati dal giudice di seconde cure - delle scritture successive alla scrittura privata del 1965, ove peraltro in una di esse (04.05.2004, riportata nel ricorso a p. 15, secondo capoverso) si legge:

«Tanto in esecuzione degli accordi presi a suo tempo con mio fratello Francesco che in sede divisionale ottenne minori superfici della cantina e del giardino». Né ha pregio quanto precisato dal ricorrente con il secondo mezzo di gravame: il fatto di rivolgersi ad uno solo degli eredi di Francesco, Alfonso Laudato, peraltro talvolta indicando frettolosamente e impropriamente la porzione di terrazza anziché il sottotetto (scrittura del 21.06.1991), non invalida l’operazione ermeneutica effettuata dal giudice del merito: non dedicata all’esegesi delle tre scritture successive e alla loro analisi testuale, bensì alla ricostruzione logico-sistematica della volontà delle parti, partendo dall’interpretazione letterale della scrittura del 1965.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivosecondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2019 n. 06371 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 8 - in favore del controricorrente, che liquida in € 8.5 00,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat