Italian Court dismisses appeal against summary judgment where trial court validly assessed cumulative documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Marsili Escavazioni s.r.l. against a summary judgment ordering payment for fuel supplies. The lower court upheld the creditor's claim based on a holistic evaluation of invoices, transport documents, and a demand letter, rejecting the debtor's generic denial. The appellate court ruled that the trial judge correctly exercised judicial discretion by synthesizing these disparate elements rather than attributing direct evidentiary value to unsigned private writings in isolation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.; Art. 2702 cod. civ.: The trial judge may validly reconstruct facts by synthesizing multiple evidentiary elements into a global assessment, even if individual documents lack independent probative force, provided the conclusion stems from prudent judicial appreciation rather than arbitrary valuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E N T E N Z A sul ricorso proposto da: Marsili Escavazioni s.r.l., con sede in Lucca, in persona del legale rappresentantesig. Roberto Magnani, rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Ilio Menicucci , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Concetta M. Rita Trovato in Roma, via della Balduina n.
7. Ricorrente contro Q8 Quaser s.r.l.– Divisione Centro Nord , con sede in Pregnana Milanese, in persona del legale rappresentantedott. Roberto Belli, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato Francesco Laino , elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Milano, via D. Cimarosa n.
3. Controricorrente avverso la sentenza n. 4357/2019 del T ribunale di Milano, depositata il 7. 5. 2019. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott.Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. N. 20789/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7. 6. 2023dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa Con sentenza n. 4357 del 7. 5. 2019, il Tribunale di Milano, riformando la decisione di primo grado, rigettò l’opposizione proposta dalla Marsili Escavazioni s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 4.351,49 alla Q8 Quaser s.r.l.
– D ivisione Centro Nord per la fornitura di carburante. Il Tribunale, dato atto che la opponente aveva contestato l’esecuzione della fornitura, motivò la sua decisione, per quanto qui ancora rileva, affermando che il disconoscimento dalla stessa sollevato era inefficace sia perché genericamente rivolto a tutti i documenti prodotti dalla parte opposta sia in quanto avente ad oggetto anche documenti provenienti da terzi e che gli atti prodotti dalla società Q8 Quaser, consistenti nelle fatture, ne i documenti di trasporto attestanti il regolare invio della merce, nonché in una lettera di diffida a provvedere al pagamento rimasta senza riscontro, integravano plurimi, gravi ed univoci elementi di prova del credito azionato in giudizio.
Per la cassazione di questasentenza, notificata il 10. 5. 2019, con atto notificato il 9. 7. 2019, ha proposto ricorso la società Marsili Escavazioni, affidandosi a tre motivi. La società Q8 Quaser s.r.l. –Divisione Centro Nord ha notificato controricorso. Avviata in decisione in camera di consiglio presso la Sesta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 22940 del 16. 8. 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Entrambe le parti hannodepositato memoria.
La trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2020, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2020, n.176, e dell’art. 8 d.l. 29. 12. 2022, convertito con la legge 24. 2. 2023, n. 14, si è svolta in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. R.G. N. 20789/2019.Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso, denunzia ndo falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ. e 214 e 216 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inefficace ed irrituale il disconoscimento dei documenti prodotti dalla controparte effettuato dalla opponente fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione sul punto richiamando il principio che il disconoscimento di una scrittura privata da parte di una persona giuridica comporta la necessità che esso sia esteso a tutti gli organi rappresentativi della stessa, capaci di impegnarla nei rapporti esterni, ma è evidente che l’applicazione di tale regolanel caso di specie è errata, atteso che la società opponente aveva un amministratore unico, sig. Roberto Magnani, che era il solo titolare del potere di rappresentanza della società. Ne consegue che il disconoscimento della firma o sigla apposta su uno dei due scontrini di controllo della erogazione del carburante ( risultando il secondo scontrino, come pure i documenti di trasporto,non sottoscritti ) era stato regolarmente sollevato dalla societàopponente Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’avere posto a base della decisione, come mezzo di prova, lo scontrino di fornitura del carburante riferito al DAS 05794/14, trascurando di considerare che esso non portava alcuna sottoscrizione o sigla da parte della società opponente.
Il terzo motivo di ricorso, che denunzia falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 cod. civ. nonché degli artt. 116 e 645 cod. proc. civ.,censura la sentenza impugnata per avere richiamato, a sostegno della conclusione accolta, le regole sulla distribuzione dell’onere della prova in tema di adempimento contrattuale, che pongono a carico della parte che agisca per ottenere la controprestazione l’onere di provare l’esecuzione esatta della sua obbligazione ed a carico della parte convenuta di provare ilpagamento di quanto dovuto, che era invece non pertinente nel caso di specie, non avendo la società opponente eccepito di avere adempiuto, ma , piuttosto , contestato di avere mai ricevuto il carburante oggetto della fornitura.
Si sostiene che proprio l’applicazione della regola sull’onere della prova avrebbe dovuto portare il Tribunale a respingere R.G. N. 20789/2019.l’appello, per la considerazione che le prove offerte dalla parte ingiungente non costituivano prova della consegna dei beni, cioè dell’adempimento della sua prestazione, tenuto conto che dei due scontrini di controllo dell’erogazione uno era stato disconosciuto e l’altro non era firmato e che anchein documenti di trasporto non risultavano sottoscritti. I tre motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili ed in parte infondati.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, dopo avere dato atto che lasocietà opposta aveva prodotto, a prova del suo credito, le fatture e i documenti di trasporto, gli scontrini di erogazione del carburante e la lettera di messa in mora, ha proseguito rilevando che la parte opponente aveva disconosciuto, genericamente, “ tutti i documenti prodotti dalla creditrice“. Ha quindi richiamato le regole in materia di disconoscimento delle scritture private da parte di una persona giuridica, in caso di pluralità di suoi rappresentanti, ma ha anche allo stesso tempo precisato che il disconoscimento “ deve riguardare i documenti a firma della parte medesima, e non i documenti provenienti da terzi, non essendo altrimenti in grado di privare i documenti di valenza probatoria“.
Sulla base di tali premesse il giudice di merito ha ritenuto, da un lato,inefficace e irrituale il generale disconoscimento dei documenti prodotti formulato dalla opponente e, dall’altro, che “ l’opposta aveva fornito prova dell’esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo in giudizio sia le fatture, sia i documenti di trasporto che attestano il regolare invio della merce per la quale si chiede il pagamento“. Ha quindi dato atto dell’ulteriore circostanza che la lettera di messa in mora ritualmente ricevuta dalla Marsili Escavazioni non era mai stata contestata dalla stessa, per concludere che, “ alla luce della documentazione prodotta in atti, sussistono plurimi, gravi ed univoci elementi che inducono questo Tribunale, in totale riforma della sentenza di primo grado, a ritenere legittima l’ingiunzione monitoria e quindi infondata l’opposizione proposta dalla Marsili Escavazioni s.r.l.
“. Il quadro argomentativo della sentenza impugnata è quindi più ampio e sostanzialmente differente da quello attinto dai motivi di ricorso. R.G. N. 20789/2019.In particolare, quanto al primo motivo, le censure non colgono nel segno, apparendo indirizzate esclusivamente al disconoscimento della sottoscrizione presente in uno dei due scontrini di erogazione del carburante, che pure nella parte motiva della decisione non appare specificamente menzionato, facendo essa riferimento alle fatture ed ai documenti di trasporto. Inoltre non appare oggetto di critica la premessa da cui il giudice a quo ha tratto il giudizio di irrilevanza del disconoscimento effettuato dalla parte, sia con riguardo al rilievo che esso era generico,avendo investito tutti i documenti prodotti dalla opposta, che laddove ha affermato che il disconoscimento della parte dei documenti sottoscrittiti da terzi non è in idoneo a escluderne valenza probatoria.
Su quest’ultimo punto merita precisare che il principio segu i to dal Tribunale è esatto, dal momento che il disconoscimento di documenti provenienti da terzi, a differenza di quello della sottoscrizione di un atto della parte( artt. 214 e 236 cod. proc. civ. ), si risolve in una mera contestazione ma non priva il documento di qualsiasi valenza probatoria, rimanendo esso comunque soggetto al libero apprezzamento del giudice, sia pure non come prova diretta ma con valore probatorio solo indiziario ( Cass. n. 215 54 del 2020; Cass. n. 23155 del 2014;
Cass. S.U. n. 15169 del 2010 ). Il secondo motivo di ricorso, che denunzia l’omesso esame della mancata sottoscrizione del secondo scontrino di erogazione del carburante, risulta assorbito dalle considerazioni che precedono, non risultando che tale documento sia stato valutato come prova dal Tribunale, che infatti nella motivazione non lo menziona. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità della censura che denunzia la violazione dell’art. 2702 cod. civ., argomentata dal rilievo che il Tribunale avrebbe attribuito efficacia di prova a scritture private non sottoscritte, discende dalla considerazioneche, come emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale non ha attribuito a tali documenti singolarmente una efficacia diprova diretta, ma li ha valutati complessivamente e unitariamente come “ plurimi, gravi ed univoci elementi“ tali da indurre a ritenere provata l’effettiva consegna della merce.
Il criterio seguito è senz’altro corretto in quanto, al fine della ricostruzione dei fatti di causa, il giudice è tenuto ad una valutazione globale R.G. N. 20789/2019.ed unitaria dei singoli elementi emersi nel corso del giudizio, quand’anche sforniti singolarmente di autonoma valenza probatoria, al fine di verificare se, attraverso la loro sintesi, ciascuno di essi sia in grado di rafforzare e completare gli altri,convergendo verso il medesimo risultato ( Cass. n. 27410 del 2019; Cass. n. 9059 del 2018; Cass. n. 5374 del 2017 ).Sotto questo profilo il ricorso non coglie l’effettivo percorso logico della sentenza impugnata, dal momento che si limita acontestare la valenza probatoria dei singoli elementi considerati, ma non il giudizio di inferenza e di sintesi degli stessi su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento.
In tale prospettiva vengono altresì a cadere le censure di violazione dell’art.116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. sviluppate con il terzo motivo. La prima,avendo il giudice fondato la conclusione accolta, come già segnalato, sulla base di un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, la seconda non avendo deciso in forza della regola delladistribuzione dell’onere della prova, ma sulla base dell a valutazione delle rpove . Va aggiunto che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod.proc. c iv . è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento( Cass.
S.U. n. 20867 del 2020 ). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pa gamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 20789/2019.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,