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Ordinanza — n. 22052/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite violated statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22052/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Emma Nazzarena against the Court of Appeal's decision regarding a property dispute involving simulated contracts. The appellant failed to provide specific legal arguments or cite the exact statutory provisions violated in her written submissions. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not meet the procedural requirement to explicitly identify and analyze the legal norms allegedly infringed upon.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the legal grounds for the complaint and cite the exact statutory provisions violated, as the supreme court cannot perform an ex officio search for the violated norm.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds failure to cite statutes procedural requirements cassation burden of proof legittimazione a contestare licenza carenza di legittimazione pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 182 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primomotivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art.
art. 1417 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6632-2019proposto da: EMMA NAZZARENA,rappresentata e difesa dall’avv. ALBERTO FIORE e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro GESTIONE EDILIZIA S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 774/2018 del la CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/12/2018;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Conatto di citazione ritualmente notificato Emma Nazzarena e La Paglia Calogero evocavano in giudizio la società Gestione Edilizia S.r.l. innanzi il Tribunale di Caltanissetta, allegando di aver acquistato, rispettivamente, la nuda proprietà, la prima, e l’usufrutto, il secondo, di un immobile in virtù di scrittura privata del 18.6.1998, della quale invocano ordinarsi la trascrizione nei registri immobiliari.

Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda, eccependo la simulazione assoluta del contratto di compravendita e spiegando domanda riconvenzionale per il rilascio del bene e la condanna degli attori al pagamento di una indennità per la sua occupazione. Con sentenza n. 1266/2010 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, dichiarando la simulazione assoluta della compravendita e condannando gli attori al rilascio del bene e al pagamento della relativa indennità di occupazione. Con la sentenza impugnata, n. 744/2018, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame interposto da Emma Nazzarena avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Emma Nazzarena, affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primomotivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure, nella parte in cui essa aveva accolto la domanda riconvenzionale di rilascio e di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, nonostante l’eccezione di difetto di autorizzazione a stare in giudizio che l’odierna ricorrente aveva proposto.

Quest’ultima, in particolare, aveva eccepito l’irritualità dell’autorizzazione, in origine rilasciata dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Misure di Prevenzione, a resistere alla domanda da lei proposta nei confronti di Gestione Edilizia S.r.l., società assoggettata alle misure previste dalla legge n. 575/1965, ed aveva poi dedotto che l’autorizzazione successivamente rilasciata dal Presidente della Sezione predetta in data 6.11.2009 non poteva incidere sulle decadenze processuali medio tempore maturatesi. La domanda riconvenzionale di rilascio e pagamento di una indennità di occupazione, dunque, non avrebbe potuto essere accolta dal giudice di merito.

La censura è infondata. La sentenza impugnata dà atto che la sanatoria, intervenuta per effetto del successivo rilascio dell’autorizzazione del 6.11.2009 a firma del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, ha efficacia sanante ex tunc, e la statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 15156 del 20/06/2017, Rv.644950; conf. Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017 , Rv. 647047; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 27481 del 30/10/2018 , Rv. 651337; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 , Rv. 655788). Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto carenti di specificità i restanti motivi di appello, con i quali l’odierna ricorrente aveva contestato, in particolare: la violazione dell’art. 1417 c.c., non avendo il Tribunale ravvisato l’operatività dei limiti alla prova testimoniale previsti da detta norma (secondo motivo di appello); l’erroneità della sua condanna al pagamento di una indennità di occupazione in relazione ad un immobile del quale essa non aveva mai goduto, essendo esso stato utilizzato soltanto dal marito La Paglia Calogero (quarto motivo di appello).

Le due censure sonoinammissibili per difetto di specificità. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto inammissibili i motivi di gravame che erano stati proposti dalla Emma poiché essi “non sono stati esplicitati, essendo l’atto di appello volto alla riproposizione del mero riesame del giudizio di primo grado” e poiché “… difetta l’enunciazione di censure puntuali e determinate con riferimento all’esistenza di errori commessi dal giudice a quo, in causale connessione con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

L a ricorrente non riproduce, neanche per estratto, i motivi di gravame che aveva proposto in secondo grado e che la Corte distrettuale ha ritenuto carenti del richiesto grado di specificità, e dunque non adempie all’onere di confrontarsi con il decisumdel giudice di merito “… mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass.

Sez. 1 , Ordinanza n. 16700del 05/08/2020 , Rv. 658610). A tale decisiva considerazione va aggiunto che, nelle duecensure in esame, la ricorrente non denuncia la violazione di alcuna norma, sostanziale o processuale, il che implica ex se l’inammissibilità del motivo di ricorso in Cassazione, alla luce del principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.

Sez. U , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; conf. Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021 , Rv. 661805; nonché Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020 , Rv.657230). In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ