Custody fee for 35 washing machines wrongly calculated using rental rates instead of DM 265/2006 standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's order awarding custody fees based on rental rates for 35 washing machines. The appellant argued this violated specific regulations requiring fees based on the importance of the work and local usage, which the lower court failed to apply. The court held that rental value is an inappropriate metric for custody fees and that the correct standard under DM 265/2006 must be used, leading to the case's remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 D.M. 265/2006; Art. 2233 c.c.: Custody fees for goods not explicitly listed in the decree must be calculated based on local usage proven by the party, not by equating costs to rental value or applying criteria for intellectual professions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22758/2020 R.G. proposto da SOCCORSO CAMPANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Foreste, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEDI NAPOLI. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 7773/2019, depositata in data 25.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza n. 7773/2019, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dalla Soccorso Campania, ha quantificato in € 14160,00 l’indennità Oggetto: indennità custodia spettante all’opponente per la custodia giudiziaria, protrattasi per circa dieci anni, di 35 lavatrici. Ritenuta l’integrità del contraddittorio, sul rilievo che la parte nei cui confronti era stato disposto il sequestro, era stata poi prosciolta in sede penale, il Tribunale ha respinto la richiesta di liquidare l’indennità in applicazione delle tariffe prefettizie e ha proceduto alla quantificazione ai sensi dell’art. 2233 c.c., osservando che, per la natura dei beni, la custodia non aveva richiesto “una particolare oculatezza e manutenzione”.
Considerata la superficie coperta occupata,pari a 35 mq, dal giorno 17/07/2008 al giorno 23/05/2018, e stimato un costo locatizio pari ad € 4,00 mq, desunto dai listini OMI, ha riconosciuto un importo mensile di € 120,00 (per un totale di € 14.160,00 ), compensando le spese in considerazione della notevole riduz ione della somma richiesta. Per la cassazione dell’ordinanza propone la Soccorso Campania sulla base di duemotivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. La Procura della Repubblica di Napoli è rimasta intimata.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 5 D.M. 265/2006, 2233, comma secondo, c.c., 12 e 14 preleggi e 112 c.p.c. per aver la pronuncia liquidato l’indennità in base all’importanza dell’opera e al decoro della professione, in luogo dei criteri previsti per la custodia di beni similari o secondo le tariffe prefettizie, sebbene riguardanti la custodia amministrativa. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2233, comma, secondo c.c., sostenendo che il criterio adottato avvia indebitamente assimilato i costi di custodia al valore locatizio dello spazio occupato, valutando le spese vive e non le attività di sorveglianza, manutenzioneetc., che caratterizzano la custodia .
I due motivi sono fondati. La liquidazione dell’indennità di custodia effettuata in base ai criteri di cui all’art. 2233, comma primo, c.c. è illegittima: la determinazione di detta indennità per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D . M. 265 /2006 va anzitutto operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, che però devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. 10309/2023;
Cass.1205/2020). Non può comunque farsi ricorso all’art. 2233, comma 1, c.c., e quindi al criterio dell’importanza dell’opera e del decoro della professione, che valgono esclusivamente per le professioni intellettuali e non per le attività di custodia (Cass. 1205/2020; Cass. 2507/2022, Cass. 13193/2022). Nel caso in esame, negata la sussistenza di prova de gli usi locali (per carenza del reiterato impiego d e lle tabelle elaborate dall’UTE ), il Tribunale ha adottato un parametro basato sul valore locatizio dello spazio fisco ove erano custoditi i beni, senza considerare che il custode è tenuto a svolgere compiti che eccedono da quelli tipic i del locatore (vigilanza, manutenzione etc.) , dovendo far ricorso ai criteri di quantificazione previsto dal D.M. 265/2006 per beni con caratteristiche oggettive similari (cfr.
Cass. 25536/2022; Cass.21889/2022; Cass. 19064/2021). Sono accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Supre