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Ordinanza — n. 21901/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses heirs' claim to savings book, ruling possession of duplicate does not prove inheritance status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21901/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a first-instance judgment denying their claim to a savings book. The heirs argued that possessing the original savings book and its bank-issued duplicate entitled them to the funds under Article 1992 of the Civil Code, despite lacking proof of inheritance. The court held that savings books are documents of legitimation rather than negotiable instruments, meaning possession of the duplicate does not confer independent rights without proof of heirship.

Regesto Legislator

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Art. 1992 cod. civ.; Art. 2002 cod. civ.: The possession of a duplicate savings book does not grant the holder independent rights to the funds absent proof of heirship, as such books are documents of legitimation rather than negotiable instruments.

Parole chiave

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savings book possession inheritance proof requirement negotiable instrument distinction document of legitimation bank duplicate validity titolari di conti bancari libretto di risparmio assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 1992 cod. civ.
71/1781 della Banca Carime S.P.A., l'esame del secondo motivo risulta superfluo, tanto più che l'invocato art. 1992 cod.
Art. 2002 cod. civ.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
e seguenti (vedi Cass. 13 maggio 2020, n.8877;
articoli 533 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 533 cod. civ.
art. 483 cod. pen
art. 2699 cod. civ
e che assumeva quindi valore di atto pubblico ex art. 2699 cod. civ..
art. 460 cod. civ
articoli 1992 cod. civ
Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1992 cod. civ.
art. 1992 cod. civ
71/1781 della Banca Carime S.P.A., l'esame del secondo motivo risulta superfluo, tanto più che l'invocato art. 1992 cod. civ.
art. 2002 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 maggio 2020, n.8877
e seguenti (vedi Cass. 13 maggio 2020, n.8877;
Cass. 15 luglio 1987, n.6242
Cass. 15 luglio 1987, n.6242; Cass.
Cass. 9 febbraio 1981, n.798
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19895/2018 R.G. proposto da : MANGIALAVORI MARIA CONCETTA (C.F. MNGMCN37S48H516F), MANGIALAVORI MARIA DOMENICA (C.F. MNGMDM39CH516T), MANGIALAVORI FRANCESCA (C.F. MNGFNC40E69H516Y), MANGIALAVORI MARIA CATENA (C.F. MNGMCT67M63H516P), MANGIALAVORI MARIA CONCETTA (C.F. MNGMCN70L60F537M), MANGIALAVORI MARIA DOMENICA (C.F. MNGMDM73P49537H) , elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avv. Michele Pagnotta (PGNMHL63R16H516R) , che le rappresenta per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, già CARIME S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADDA 87, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Maimeri (MMRFRZ52E09H501L) , rappresentata e difes a dall'avv .

Ernesto Capobianco (CPBRST59B03A662T) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1124/2018depositata il 05/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 68/2008 del 15/28.2.2008 il Tribunale di Vibo Valentia, acquisiti documenti ed espletata prova testimoniale, respingeva la domanda di Mangialavori Maria Concetta, Mangialavori Maria Domenica, Mangialavori Francesca, Mangialavori Maria Catena, Mangialavori Maria Concetta e Mangialavori Maria Domenica, qualificatesi eredi in via diretta, e quanto alle ultime tre per rappresentazione del figlio Mangialavori Francesco premorto, di Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano (nato a Rombiolo il 6.11.1913 ed ivi deceduto il 15.9.2002), intesa ad ottenere, previo riconoscimento della loro qualità di eredi di quest'ultimo, l'accertamento nei confronti della Banca Carime S.P.A. della loro titolarità del libretto di risparmio nominativo n. 096.0711781 acceso da Mangialavori Giovanni Battista presso la Banca Carime di Vibo Valentia (denunciato come smarrito il 30.5.2003 con richiesta di duplicazione e depositato in copia insieme agli estratti conto semestrali inviati dalla banca a Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano, al certificato di morte di quest'ultimo ed alla denuncia di successione), sul quale risultavano depositati alla data del 21.1.2002 € 9.283,87, sia in quanto riteneva non provata la qualità di eredi invocata dalle attrici sulla base di una denuncia di successione avente valore solo fiscale e di una copia del duplicato del libretto rilasciata dalla banca per errore, sia in quanto il libretto suddetto n. 71/1781 non era intestato al preteso dante causa delle attrici, Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano nato a Rombiolo il 6.11.1913, ma a Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906, per cui vi era anche un difetto di legittimazione attiva, e condannava le attrici al pagamento delle spese processuali in favore della Banca Carime S.P.A.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello alla Corte d'Appello di Catanzaro le attrici del primo grado, contrastate dalla Banca Carime S.P.A., lamentando col primo motivo che non fossero stati opportunamente valorizzati i troppi errori commessi dalla Banca Carime S.P.A., che aveva avviato la procedura di ammortamento del titolo, recapitato gli estratti conto bancari e consegnato loro copia del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 e che non fosse stato considerato che il loro dante causa era regolarmente destinatario di tutte le relazioni previste dalla legge per i titolari di posizioni economiche presso l'Istituto, nel quale si recava per le operazioni bancarie; col secondo motivo che era erronea e carente la motivazione dellasentenza di primo grado in ordine all'errore imputabile alla banca dovendosi ritenere che la non corrispondenza dell'intestazione del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 ai dati del loro dante causa fosse imputabile ad errore della banca stessa;col terzo motivo che il Tribunale di Vibo Valentia aveva ritenuto di non provvedere sulle eccezioni sollevate dalle attrici sulla base di un precostituito convincimento errando nell'interpretazione dell'onere probatorio.

Con la sentenza n. 1124/2018 del 5.6.2018 la Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'appello e condannava le appellanti alle spese processuali di secondo grado, rilevando che le stesse, non solo non avevano fornito la prova neppure in secondo grado della loro qualità di eredi del Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano nato a Rombiolo il 6.11.1913, ma a fronte della prova offerta dalla Banca Carime S.P.A. dell'intestazione del libretto nominativo di risparmio n. 71/1781 a Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906, non avevano neppure allegato di essere eredi di quest'ultimo.

Avverso la menzionata sentenza di secondo grado, a loro notificata l'11.6.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte le eredi di Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano (nato a Rombiolo il 6.11.1913), con atto notificato il 20.6.2018, affidandosi a due motivi, ed ha resistito l'Unione Banche Italiane S.P.A., che ha incorporato la Banca Carime S.P.A. con atto di fusione del notaio Calini di Brescia del 2.2.2017, rep. n. 103243, racc. n. 35834, con controricorso notificato il 18.7.2018. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 533 cod. civ. (relativo all'azione di petizione ereditaria) e 1777 cod. civ. (relativo alla restituzione della cosa depositata) in quanto assumono che la loro qualità di eredi di Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano, nato a Rombiolo il 6.11.1913, risultava dagli atti processuali ed in particolare dalla denuncia di successione, atto di natura fiscale che andava presentato all'Agenzia delle Entrate entro un anno dal decesso e nel quale i dichiaranti,secondo la giurisprudenza penale,avevano l'obbligo di dichiarare il vero per non incorrere nel reato dell'art. 483 cod. pen. e che assumeva quindi valore di atto pubblico ex art. 2699 cod. civ..

L'impugnata sentenza ha respinto l'azione delle pretese eredi di Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano nato a Rombiolo il 6.11.1913 di accertamento del loro diritto a percepire la somma di € 9.283,87, che risultava depositata alla data del 21.1.2002 sul libretto di deposito nominativo n. 71/1781 della Banca Carime S.P.A., sia in quanto le stesse non avevano fornito adeguata prova di tale loro qualità, sia in quanto era documentalmente provato che il suddetto libretto nominativo risultava intestato non al dante causa delle attrici indicato in citazione, Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano nato a Rombiolo il 6.11.1913, ma a Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906.

Il primo motivo èinfondato. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ. (vedi in tal senso Cass.2.2.2023 n. 3214;

Cass. 26.11.2021 n. 36767; Cass. n. 19478 del 2014), né non sono stati prodotti certificati di stato di famiglia, o storici di residenza per dimostrare il rapporto parentale tra le attrici e Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano, nato a Rombiolo il 6.11.1913. A ciò va aggiunto che le ricorrenti non hanno mai sostenuto di essere eredi di Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906, che è risultato essere l’ intestatario del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 acceso presso la Banca Carime S.P.A., limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe errato nell'intestarlo al predetto anziché al loro preteso dante causa, Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano, nato a Rombiolo il 6.11.1913, senza neppure spiegare in quali termini e per quali ragioni un siffatto errore sarebbe stato commesso.

Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1992 cod. civ. (relativo al diritto del possessore del titolo di credito alla prestazione in esso indicata dietro presentazione del titolo stesso purché legittimato nelle forme prescritte) e seguenti, in quanto la Corte d'Appello di Catanzaro non avrebbe considerato che le eredi erano in possesso del libretto nominativo di risparmio originale, sottratto dall'istituto bancario, che ne aveva rilasciato un duplicato, adagiandosi solo sulla carenza del titolo di eredi del Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906.

La infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento improprio dell’ulterioremotivo, vertendo il medesimi su profili il cui esame postulava l’accoglimento del primo m ezzo , implicando ilmedesimo l’avvenut o positivo accertamento della qualità di eredi delle ricorrenti. Infatti, una volta confermata la mancanza di prov a della qualità delle originarie attrici di eredi di Mangialavori Giovanni Battista Sebastiano (nato a Rombiolo il 6.11.1913) ed a maggior ragione di eredi del Mangialavori Giovanni Battista nato a Rombiolo il 28.3.1906, l’unico risultato intestatario del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 della Banca Carime S.P.A., l'esame del secondo motivo risulta superfluo, tanto più che l'invocato art. 1992 cod. civ. relativo alla cosiddetta astrattezza, ossia alla legittimazione cartolare del presentatore del titolo di credito a far valere il diritto alla prestazione incorporata nel titolo a prescindere dalla prova del rapporto sottostante, non si applica ai libretti di deposito nominativo, che appartengono alla specie dei documenti di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e non hanno invece natura di titoli di credito, per cui sono sottratti alla disciplina del titolo V del libro IV del codice civile, che comprende anche l'art. 1992 cod. civ. e seguenti (vedi Cass. 13 maggio 2020, n.8877;

Cass. 15 luglio 1987, n.6242; Cass. 9 febbraio 1981, n.798), sicché senza la prova della qualità di eredi dell'intestatario del libretto non sarebbe comunque invocabile un'autonoma legittimazione delle originarie attrici basata sul solo possesso del duplicato del libretto di risparmio nominativo rilasciato loro dalla banca. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della Unione Banche Italiane S.P.A.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.115/2002 per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Unione Banche Italiane , liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore imp