Cassation court remands case to verify if appellant company was legally represented during appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim that the appeal was inadmissible due to the company's cancellation from the business registry. While the appellant argued the company lacked standing because it no longer existed, the court determined this procedural issue required verification of the defense mandate's validity. Consequently, the case was remanded to the clerk to examine the office files from both trial levels.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a party challenges the standing of an appellant based on the company's deregistration, the court must first verify the continuity of the defense mandate in the case files before declaring the appeal inadmissible.
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 2336/2019 proposto da: STENDAL BAR S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATINI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro STORTINI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.A. RACCHIA 2 SC. B, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FERRANNINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO MASCI; -controricorrente - nonché Ric. 2019n. 2236sez. S2 -ud. 30 /05/2023 BIESSE PROGETTI S.A.S.; ITAL PROGET S.R.L., STORTINI BRUNO, socio accomandatario della Biesse Progetti s.a.s. e titolare della impresa individuale Biesse Progetti di Stortini Bruno; SEGOLINI ANNA MARIA; -intimati - avverso la sentenza n. 6786/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
1. La Stendal Bar s.n.c. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la Biesse Progetti s.a.s e la Ital Proget s.n.c. e, premesso di aver appaltato alle convenute opere di ristrutturazione del proprio locale commerciale, di cui lamentava l’esecuzione non a regola d’arte, domandava la riduzione del corrispettivo pattuito in forza del contratto di appalto, nonché il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi denunciati. Resistevano sia la Ital Proget s.n.c. sia la Biesse Progetti s.a.s., quest’ultima domandando in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al versamento del residuo corrispettivo dovutole.
Esaurita l’istruzione probatoria ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Ital Proget s.n.c., compensandone con l’attrice le spese di lite; accoglieva invece le domande proposte nei confronti della Biesse Progetti s.a.s. ed accertava in euro 372.274,00 il valore complessivo dell’opera prestata dalla suddetta convenuta; riconosceva alla Stendal Bar s.n.c. il diritto al risarcimento del danno per i vizi riscontrati, pari ad euro 17.953,20, nonché per la sospensione forzata dell’attività Ric. 2019n. 2236sez.
S2 -ud. 30 /05/2023 per l’esecuzione dei lavori necessari a porvi rimedio, della durata stimata di nove giorni, per ulteriori 34.000,00 euro; per l’effetto, operando le dovute compensazioni, e tenuto conto dell’acconto già corrisposto dalla committente, condannava l’attrice a versare alla Biesse Progetti s.a.s. l’importo residuo di euro 18.310,80.
2. Sul gravame principale della Biesse Progetti s.a.s., cui seguiva quello incidentale della Ital Proget s.n.c., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6786/2018, in parziale riforma della pronuncia impugnata, che confermava nel resto, revocava la condanna dell’appellante al risarcimento del danno per la chiusura forzata dell’attività della Stendal Bar s.n.c., rideterminando in euro 50.310,80 l’importo residuo dovuto all’appaltatrice, sul presupposto che la committente non aveva provato né la necessità di chiudere il proprio locale durante i lavori di eliminazione dei vizi, né di aver subito in tale periodo una contrazione dei ricavi.
3. Per la cassazione di detta decisione la Stendal Bar s.n.c. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, notificato a Biesse Progetti s.a.s., a Ital Proget s.n.c., a Stortini Bruno, socio accomandatario della Biesse Progetti s.a.s. e titolare dell’omonima ditta individuale, nonché a Stortini Daniele e Segolini Anna Maria, questi ultimi quali eredi di Stortini Bruno.
4. Ha resistito con controricorso il solo Stortini Daniele, deducendo di aver rinunciato all’eredità paterna.
5. Gli altri intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
6. Con il primo motivo di ricorso rubricato: «Violazione degli artt. 110 c.p.c. e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Carenza dilegitimatio ad causam» la Società ricorrente ha dedotto, Ric. 2019n. 2236sez. S2 -ud. 30 /05/2023 e documentato in questa sede di legittimità tramite visura della Camera di Commercio, che la Biesse Progetti s.a.s. era stata cancellata dal registro delle imprese già in pendenza del primo grado di giudizio: lamenta pertanto che l’appello principale, proposto da un soggetto oramai inesistente e privo di legitimatio ad causam, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Roma.
7. Il Collegio, in relazione tale motivo, rileva la necessità di acquisire, a cura della cancelleria, il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, al fine di verificare il contenuto del mandato difensivo rilasciato dalla società Biesse Progetti in primo grado e la sua relazione con il mandato rilasciato nell’atto di appello, trattandosi di questione processuale, rispetto alla quale il giudizio si estende ai relativi accertamenti.
8. Di conseguenzadispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito. Dispone conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,nella camera