Cassation court remits case to specialized section due to lack of jurisdiction over bank loan disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal, ruling that the case falls outside its jurisdiction as it concerns bank loans rather than private lending. The lower court had previously rejected the borrower's claim for cost restitution based on pre-existing contract terms and older laws. Consequently, the matter was remitted to a specialized section of the court to handle complex banking finance issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. b) c.p.c.: The court lacks jurisdiction over disputes regarding bank loans and must remit the case to a specialized section.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25663/2018 R.G. proposto da : AVALLONE RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato TELESE PIERLUIGI -ricorrente- contro AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALLONI DANIELE BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOSSATI IVAN -controricorrenti- CONAFI SPA -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 857/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che:
1. La presente controversia riguarda la conseguenze dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, erogato da una banca, con previsione di rimborso rateale a mezzo delegazione di pagamento al datore di lavoro del mutuatario, da operarsi mediante trattenute sulla retribuzione mensile. Al momento dell’erogazione, sull’importo erogato, erano già dedotti, fra gli altri costi, le commissioni bancarie, le commissioni c.d. di intermediazione e i costi assicurativi. Intervenuta l’estinzione anticipata, il mutuatario pretendeva la restituzione delle commissioni e dei costi assicurativi in misura proporzionale alla durata residua del contratto, restituzione che la mutuante ha ritenuta non dovuta, in applicazione di specifica previsione delle condizioni generali del contratto.
Sono state chiamate in causa la società coinvolte a vario titolo nella complessiva operazione. La Corte d’appello di Salerno, confermando la decisione del primo giudice, ha dato torto al mutuante, riconoscendo la validità della previsione negoziale che escludeva la ripetizione dei costi. In particolare, la corte territoriale ha chiarito che non si applicava nella specie, ratione temporis, l’art. 125-sexies del d. lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 141 del 2010 (in base al quale «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»), trattandosi di finanziamento intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Analogamente non si applicava, ratione temporis, la disciplina prevista in caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto un premio unico (art. 15-quater del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221 del 2012).
Si applicava, secondo il giudice d’appello, il principio sancito dall’art. 1896, comma 1, c.c. La Corte territoriale ha ancora negato che la previsione pattizia integrasse una ipotesi di vessatorietà fra quelle previste dall’art. 1469-bis, comma 3, c.c., negando comunque che la previsione comportasse un rilevante squilibrio di posizione in danno del consumatore. Il complesso di tali rationes decidendi sono oggetto dei tre motivi del ricorso per cassazione proposto dal mutuatario, al quale alcune delle società, convolte a vario titolo nell’operazioni, hanno resistito con controricorso.
2. La presente controversia fra origine dal mutuo chirografario concesso da un istituto di credito, che è materia che non è compresa nella competenza tabellare di questa sezione, che è limitata al mutuo fra privati. Inoltre la controversia pone questioni tipiche e specifiche della materia dei finanziamenti bancari per i quali sia previsto il rimborso rateale del prestito, che è ipotesi di del tutto teorica nei mutui fra privati. In particolare, si discute nella presente sede delle conseguenze dell’estinzione anticipata in ordine ai costi sostenuti dal mutuatario in previsione di un ammortamento integrale del prestito tramite pagamento di tutte le rate, fino a completa estinzione.
Si pone poi il problema della disciplina applicabile a finanziamenti erogati prima delle modifiche introdotte dalla normativa di settore individuata nella sentenza impugnata. Si tratta di questioni che non si presentano di pronta e facile soluzione, non rinvenendosi, nella giurisprudenza della Corte, un orientamento idoneo a orientare la decisione in un senso o nell’altro. È quindi opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alla Sezione della Corte competente nella materia dei mutui e finanziamenti bancari.
P.Q.M.
rimette gli atti al Primo Presidente per le valutazio