Italian court corrects Cassation order to order lawyer fee deduction per Article 93 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a previous order regarding the deduction of lawyer fees. The appellant's lawyer argued that the prior decision failed to order the deduction of costs under Article 93 of the Code of Civil Procedure, as he had explicitly requested it. The court ruled that the lawyer, not the client, holds the standing to request this correction when the lower court omits the deduction despite a specific request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The right to request the deduction of lawyer fees under Article 93 of the Code of Civil Procedure belongs to the defense counsel who made the request, not the client, and the remedy for omission is a material error correction proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione degli errori materiali iscritto al n. 30403/2022 R.G. proposto da: SALPIETRO DAMIANO ANGELINA, MOBILIA FABRIZIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MOBILIA FABRIZIO -ricorrenti- contro PREFETTURA DI MESSINA -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 31576/2022 depositata il 25/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da Angelina Salpietro Damiano nei confronti della Prefettura di Messina avverso la sentenza n. 162/2021 della Corte d’appello di Messina, la Sesta-2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31576, ha così provveduto in dispositivo:
«accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento dell’ulteriore importo di euro 548,50, di cui euro 91,00 per esborsi, per le spese del giudizio di appello; condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro100,00 ed agli accessori di legge»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza l’avvocato Fabrizio Mobilia, in proprio e nell’interesse di Angelina Salpietro Damiano, ha proposto ricorso, con atto notificato il 9/14 dicembre 2022, lamentando la mancata distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente, come da dichiarazione e richiesta contenute nel ricorso e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.; che l'intimata Prefettura di Messina non ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022; considerato che il ricorso è ammissibile, giacché, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez.
Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. Sez. VI - 3 , 17 maggio 2017, n. 1 2437; n.del 17/05/2017; Cass. Sez. VI – 2, 12 dicembre 2017, n. 29744); ritenuto che la legittimazione alla proposizione del ricorso per correzione avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione (come quella all'istanza per il medesimo motivo riguardo alla decisione di merito) appartiene al difensore che nel giudizio aveva formulato la richiesta di distrazione, e non alla parte in cui favore sia stata resa la condanna alle spese; considerato che l'istanza è fondata, perché dal testo del ricorso, su cui la Corte ha deciso con l’ordinanza n. 31576 del 2022, emergono la dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, e la conseguente richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato FabrizioMobilia; evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 25 ottobre 2022, n. 31576, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo, in fine, del seguente periodo: «dispone la distrazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione in favore dell’avvocato Fabrizio Mobilia, ex art. 93 c.p.c.». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della