Cassation court dismisses appeal for late opposition to lawyer fee payment order under public funding rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a lower court ruling declaring an opposition to a lawyer's fee payment order inadmissible due to timeliness issues. The appellant argued that formal notification was never received and that administrative attestations should extend the deadline, while the lower court found the opposition filed over a year after the payment order. The Supreme Court dismissed the appeal because the opposition was clearly late under the thirty-day rule, rendering the specific notification methods irrelevant since the order had already become final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 DPR n. 115/2002; Art. 15 D.Lgs. 150/2011: Opposition to payment orders for public-funded lawyers must be filed within thirty days of communication; if no communication occurred, the longer appeal period of Art. 327 c.p.c. applies, and late filings are inadmissible regardless of receipt status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Pitorri Iacopo Maria. Ministero della Giustizia. Intimati avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 24. 5. 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 24. 5. 2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso il provvedimento del 7. 12. 2018 con il quale erano stati R.G. N. 16999/2022.liquidatii compensi maturati dall’avvocato Iacopo Maria Pitorri quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento. Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. Iacopo Maria Pitorri non ha svolto attività difensiva. La decisione del ricorso è stata avviata in camera di consiglio Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo pec.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è innanzitutto inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei R.G. N. 16999/2022.fatti di causa. Dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. Il ricorso è altresì inammissibile sotto altro e diverso profilo.
L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011. La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta –di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).
In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione è stato adottato in data 7. 12. 2018, mentre – come dedotto dallo stesso ricorso – l’opposizione è stata proposta il 19. 12. 2019, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c..
In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorniper la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. R.G. N. 16999/2022.Il ricorso pertanto, anche per tale assorbente ragione, va dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Neppure sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio