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Ordinanza — n. 21696/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses private claim and allows Ministry of Justice's appeal regarding improper standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The private party sought to overturn a lower court's decision on litigation costs and the timing of the equitable compensation claim. The Ministry of Justice argued it lacked standing to be sued for delays occurring in administrative proceedings. The court held that the Ministry of Justice lacks passive standing for such claims, which belong to the Ministry of Economy, and dismissed the private party's main appeal as absorbed by this error.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 4 l. 260/1958: The Ministry of Justice lacks passive standing for equitable compensation claims regarding unreasonable duration of administrative proceedings, which must be directed against the Ministry of Economy.

Parole chiave

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passive standing equitable compensation administrative proceedings Ministry of Economy litigation costs procedural absorption Cassation review calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della giu- stizia in relazione alla nonragionevole durata del processo di ottempe- ranza (violazione dell’art. 112 c.p.c.).
Art. 4 l. 260/1958
8049/2019 , che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l.
Art. 24 co. 2 Cost.
Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co.
Art. 530 c.p.c.
89/2001dalla sen- tenza resa in sede di giudizio di ottemperanza e non già dall’ordinanza di assegnazioneex art. 530 c.p.c. non opposta che aveva definito la fase esecutiva.
Art. 4 l. 89/2001
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministerodella Giustizia censura che il provvedimento impugnato abbia collegato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001dalla sen- tenza resa in sede di giudizio di ottemperanza e non già dall’ordinanza di assegnazioneex art.
Art. 6 para. 1 Cedu
Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 co. 2 c.c.
d.m. 55/2014
12 d.m. 55/2014 relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello.
d.m. 37/2018

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31712/2021 proposto da : DEL GIUDICE ROSA, rappresentat a e di fes a d a gli avvocat i FERDI- NANDO EMILIO ABBATEe MARCO ALUNNI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso il decreto della CORTE D I APPELLO DI PERUGIA n. 643 /2020 depositatoil 23/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA 1. –In un processo di equa riparazione, la parte privata domandava l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo, pari- menti ex l. 89/2001. In fase ingiuntiva venivano liquidati € 1. 200. -2 - RG 31712 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 33 ) – Caponi Est. Rigettata poi l’opposizione del Ministero della Giustizia venivano liqui- date le spese della fase di opposizione in € 280. Ricorre in cassazione la parte privata con ununico motivo, illustrato da memoria. Resiste il Ministero con controricorso e ricorso incidentale con duemotivi, al quale la parte privata resiste con controricor so.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo del ricorso principale si censura la liquida- zione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi ex tabella n. 12 d.m. 55/2014 relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello. Si deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm. 55/2014 e 37/2018. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministerodella Giustizia censura che il provvedimento impugnato abbia collegato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001dalla sen- tenza resa in sede di giudizio di ottemperanza e non già dall’ordinanza di assegnazioneex art. 530 c.p.c. non opposta che aveva definito la fase esecutiva.

Ciò avrebbe comportato il rilievo della tardività della domanda di equo indennizzo. Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001e 6 para. 1 Cedu . Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della giu- stizia in relazione alla nonragionevole durata del processo di ottempe- ranza (violazione dell’art. 112 c.p.c.). 2. -È da esaminare dapprima il secondo motivo del ricorso inciden- tale, poichésolleva una questione di carattere pregiudiziale. Esso è fondato. Infatti, il Ministero della Giustizia è privo di legittimazione passiva con riferimento alla responsabilità indennitaria per la durata non ragio- nevole del processo dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, -3 - RG 31712 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 33 ) – Caponi Est. cosicché è da chiamare in causail Ministero dell’Economia.

Infatti, ove ritenga fondata ladomanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, il giudice determineràdistintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile ri- spettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. sempre Cass. 33764/2022). Il vizio della mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Economia è sanabile ( per via d ell’ applicazione dell’art. 4 l. 260/1958) attraverso l’assegnazione giudiziale , ad istanza dell’Avvo- catura dello Stato,di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economiae conseguente rimessione in termini.

Infatti, per garanzia costituzionale (art. 24 co. 2 Cost.),la cir- costanza del patrocinio comune (ad opera dell’Avvocatura dello Stato) con il Ministero della Giustizia, già presente in giudizio, non può essere di ostacoloal recupero di poteri difensivi in capo al Ministero dell’Eco- nomiachiamato in causa ( argomentazione tratta d a Cass. 8049/2019 , che in questo senso si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 4 l. 260/1958 in un processo ex l. 89/2001ove era stato notificato al Mi- nistero dell’Economia un ricorso da notificare al Ministero della Giusti- zia).

Ne segue che è accolto, sotto tale profilo, il secondo motivo del ri- corso incidentale ed è cassa to il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello, affinché , previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia, sianodeterminate le l’entità dell’indennizzo dovutedall’uno e dall’altro Ministero, in proporzione ai ritardidistintamente ascrivibili a l giudice ordinario e al giudice ammi- nistrativo. 3. - L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, nei termini precisati nel precedente paragrafo n. 2 , determina -4 - RG 31712 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 33 ) – Caponi Est. l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, nonché l’assor- bimento del ricorso principale.

È cassa to il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta; è rinviata la causaalla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandatoaltresì di provve- dere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale ; dichiara assorbitoil secondo motiv o del ricorso incidentale; dichiara assorbito altresì il ricorso principale; cassa il provvedimento impugnato in rela- zione alla censura accolta; rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda altresì