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Decreto — n. 21536/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 21536/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, D'Alessio, filed a recourse against Moccia Irme S.p.A. but remained silent after the court proposed a definition of the case. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a definition of the case constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Extinction Silence as Renunciation Cassation Appeal Time Limit Compliance accollo delle spese procedurali valore litigioso ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 7637/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: D’ALESSIO ANTONIO, difesocome in atti; contro MOCCIA IRME S.P.A. + 1, difesicome in atti ( controricorrent i ) ; D’ALESSIO ELVIRA ED ALTRI (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2