Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Pietro Tassinari, did not act to preserve the right to appeal the second-instance judgment against the condominium. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request the decision of the cassation appeal within forty days from the communication of the proposal for definition of the judgment results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28168/2020 R.G. proposto da : TASSINARI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAMATTA, 27 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI (GRCLGU62R13H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIUSOLO MARIO (CHSMRA54A04A783Z) -ricorrente- contro CONDOMINIO PALAZZO UPIM DI CASERTA VIA CESARE BATTISTI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 120, presso lo studio dell’avvocato VETRELLA FABIO (VTRFBA76E22H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato GRAVINA ANTONIO (GRVNTN43C23B863L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2924/2020 depositata il 25/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese vanno regolate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 2.200,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso