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Decreto — n. 21515/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 21515/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the respondent's early termination proposal within the statutory 40-day period. The respondent argued that the silence constituted a formal waiver of the right to continue the proceedings under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to pay the litigation costs totaling €3,600.00 to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after 40 days from the communication of an early termination proposal constitutes a deemed waiver, leading to the extinction of the cassation judgment and the award of litigation costs to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early termination proposal 40-day silence period extinction of cassation litigation costs award dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 1117/2020; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 27 giugno 2023 Il Co