Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The parties had previously litigated a dispute before the Brescia Court of Appeal, but the appellant did not act to contest the proposed resolution. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the opposing party to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11043/2020 R.G. proposto da : PIOTTI NICOLA, AGNELLINI ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINETTI ANTONELLO (LNTNNL62B01C948I) -ricorrente- contro ZUGNAZ ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO ANDREA (MRSNDR60A27H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCHI GIOVANNI (RCCGNN65L02B157C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1787/2019 depositata il 13/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., debba operarsi il regolamento delle spese, come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese, che liquida in € 1.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così dec