Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Venice Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Immobiliare San Giuliano s.r.l., did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Avepa, maintained the original judgment's validity. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31345/2021 R.G. proposto da : MANZINI FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante della Immobiliare San Giuliano s.r.l., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DELLI FRAINE LUCIANA (DLLLCN53S50I531F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AVEPA -AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) rappresentato e difeso dagli avvocati ZAMPIERI CRISTINA (ZMPCST65A42F241L), QUARNETI GIACOMO (QRNGCM77L07E730G), MUNARI TITO (MNRTTI69E13E512O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1167/2021 depositata il 07/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese vanno regolate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna le parti ricorrenti in solido fra loro alle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori legge. Così deciso