Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21503/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21503/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23034/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro DELLA VOLPE LUIGI -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CASERTAn.761/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che non debba essere operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21503/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro DELLA VOLPE LUIGI -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CASERTAn.761/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che non debba essere operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena ricorso per cassazione procedura di annullamento revoca della sospensione condizionale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che non debba essere operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23034/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro DELLA VOLPE LUIGI -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CASERTAn.761/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che non debba essere operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma