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Decreto — n. 21502/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21502/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15965/2022 R.G. proposto da : MBAYE IBRAHIMA, elettivamente domiciliato in MONZA VIA ITALIA, presso lo studio dell’avvocato SCISCA ROBERTO (SCSRRT55P27L308R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALMIERI VINCENZA (PLMVCN67M48A669U), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), PAGANO STEFANIA (PGNSFN75P59F537G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.10 279/2021 depositata il 13/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21502/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MBAYE IBRAHIMA, elettivamente domiciliato in MONZA VIA ITALIA, presso lo studio dell’avvocato SCISCA ROBERTO (SCSRRT55P27L308R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALMIERI VINCENZA (PLMVCN67M48A669U), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), PAGANO STEFANIA (PGNSFN75P59F537G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.10 279/2021 depositata il 13/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere legittimazione del comune difetto di legittimazione dell'associazione opposizione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese vanno regolate come in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15965/2022 R.G. proposto da : MBAYE IBRAHIMA, elettivamente domiciliato in MONZA VIA ITALIA, presso lo studio dell’avvocato SCISCA ROBERTO (SCSRRT55P27L308R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PALMIERI VINCENZA (PLMVCN67M48A669U), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), PAGANO STEFANIA (PGNSFN75P59F537G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.10 279/2021 depositata il 13/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese vanno regolate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 750,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deci