Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Mancuso, did not act within this timeframe, while the opposing party, Bardetta, contended the proceedings should terminate automatically. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8111/2020 R.G. proposto da : MANCUSO NICOLO', domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSI FABRIZIO (LSSFRZ73S08F158W) -ricorrente- contro BARDETTA FLAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CARLONI GEA (CRLGEA77C69H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato MELAZZO GIUSEPPE (MLZGPP72M17F158E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.699/2019 depositata il 24/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese vanno regolate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso