Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Antonino Casarrubea, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the Ministry of Justice argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally renounces the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1499/2023 R.G. proposto da : CASARRUBEA Antonino, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.267/2022 depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, altresì, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso