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Decreto — n. 21485/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 21485/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Lindi Carlo, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver of appeal rights proposed settlement procedure litigation cost allocation compensazione nel fallimento rinuncia al dibattimento orale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
16, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO NICOLO' (MRCNCL63H18D530O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESARO n.289/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
16, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO NICOLO' (MRCNCL63H18D530O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESARO n.289/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1430/2023 R.G. proposto da : contro LINDI CARLO, elettivamente domiciliato in FANO VIALE VITTORIO VENETO N. 16, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO NICOLO' (MRCNCL63H18D530O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESARO n.289/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 750,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma,