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Decreto — n. 21478/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21478/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, challenged a peace court judgment against an individual but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal 40-day period extinction of proceedings Civil Procedure Code non-appeal costs allocation legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art.
Art. 390, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, c.p.c.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23808/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro PRATILLO PASQUA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARO GIACOMO ANDREA (CHRGMN91B20F839A) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n.1600/2022 depositata il 27/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 400,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così dec