Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, challenged a peace court judgment against an individual but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23808/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro PRATILLO PASQUA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARO GIACOMO ANDREA (CHRGMN91B20F839A) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n.1600/2022 depositata il 27/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 400,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così dec