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Decreto — n. 21477/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a municipality, challenged a peace judge's ruling against an individual but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If a party does not request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of appeal 40-day period extinction of proceedings Civil Procedure Code controversia di sicurezza sociale strada comunale causa civile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 390, comma 2 c.p.c.
civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, c.p.c.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23813/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro AGACHE VIORICA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARO GIACOMO ANDREA (CHRGMN91B20F839A) -controricorrente- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n.1547/2022 depositata il 26/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, infine, che le spese vadano regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 400,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così decis