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Decreto — n. 21471/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21471/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26190/2022 R.G. proposto da : MUSILLI SANDRO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIANELLO N. 26, presso lo studio dell’avvocato MUSILLI SANDRO MARIA (MSLSDR47M04H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4656/2022 dep ositata il 23/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21471/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MUSILLI SANDRO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIANELLO N. 26, presso lo studio dell’avvocato MUSILLI SANDRO MARIA (MSLSDR47M04H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4656/2022 dep ositata il 23/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26190/2022 R.G. proposto da : MUSILLI SANDRO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIANELLO N. 26, presso lo studio dell’avvocato MUSILLI SANDRO MARIA (MSLSDR47M04H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4656/2022 dep ositata il 23/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in R