Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. Morelli Ugo, the appellant, did not request a decision on the proposal submitted by the lower court, while the respondent, the Metropolitan City of Rome, argued that silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a formal renunciation, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant regarding a proposed settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14446/2022 R.G. proposto da : MORELLI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO, presso lo studio dell’avvocato MORELLI UGO (MRLGUO50E22D086B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE, 119/A, presso lo studio dell’avvocato BARRA SABRINA (BRRSRN71B60M082L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.1355/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 500,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali di studio al 15% ed accessori legge. Così decis