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Decreto — n. 21470/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 21470/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. Morelli Ugo, the appellant, did not request a decision on the proposal submitted by the lower court, while the respondent, the Metropolitan City of Rome, argued that silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a formal renunciation, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant regarding a proposed settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit condono delle spese procedurali correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14446/2022 R.G. proposto da : MORELLI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO, presso lo studio dell’avvocato MORELLI UGO (MRLGUO50E22D086B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE, 119/A, presso lo studio dell’avvocato BARRA SABRINA (BRRSRN71B60M082L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.1355/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, debbano essere regolate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese, che liquida in € 500,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali di studio al 15% ed accessori legge. Così decis