Cassation court allows appeal against free legal aid denial due to lack of specific income reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the lower court's revocation of free legal aid admission. The applicant argued the income assessment was based on an erroneous reading of tax documents and lacked specific reasoning regarding the exact income figures exceeding the limit. The court agreed that the lower court failed to provide specific motivation linking the applicant's actual income to the statutory threshold, violating due process requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 d.P.R. n. 115/2002; Art. 3, 10 d.P.R. n. 917/1986: The decision to deny free legal aid based on income limits requires specific motivation detailing the exact income figures and the calculation method used to determine the excess over the statutory threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24256/2020 R.G. proposto da: DI PASQUALE DEBORAH CHIARA, elettivamente domiciliata in Lanciano (CH),via Monte Grappa, n. 13 , presso lo studio dell’avv.to FAUSTO TROILO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, pre sso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso ORDINANZA del TRIBUNALE di LANCIANO n. 59/2019 depositata il 11/02/2020; Ric. 2020n. 24256sez.
S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Lanciano rigettava il ricorso di Deborah Chiara Di Pasquale avverso il provvedimento del Presidente del medesimo Tribunale che aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando contestualmente l’inefficacia del provvedimento di liquidazione del marzo 2018 con riferimento al procedimento di separazione personale definito con decreto di omologa del 9 marzo 2018.
2. Il Giudice del Tribunale di Lanciano evidenziava che dalle informazioni richieste all’Agenzia delle Entrate era emerso un reddito della Di Pasquale superiore a quello prev isto dall’articolo 76, comma primo, d.P.R. numero 115 del 2002.
3. Il ricorso si fondava sulla erronea lettura della dichiarazione dei redditida parte dell’Agenzia delle Entrate che aveva calcolato il reddito complessivo della stessa e non l’effettivo reddito imponibile rilevante ai sensi della norma sopra citata.
4. Il Tribunale confermava l’interpretazione dell’articolo 76 nel senso che si deve tener conto di tutti i redditi percepiti dalla richiedente anche se non sottoposti a tassazione perché il legislatore al fine di stabilire se la persona possa omeno fruire del patrocinio a spese dello Stato non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsiin un determinato periodo di imposta ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti anche se esclusi dalla base imponibile come ad esempio Ric. 2020n. 24256sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 i redditi esenti soggetti al regime sostitutivo o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
5. Chiara Deborah di Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
6. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 76 del d.P.R. n.115 del 2002 e degli articoli 3 e 10 del d.p.r. numero 917 del 1986 nonché omesso esame di prove documentali prodotte dalla ricorrente relative a fatti decisivi per il giudizio. La ricorrente aveva prodotto in giudizio la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 anche se il documento non era stato inserit o nel fascicolo d’ufficio telematico. Il Tribunale di Lanciano poteva facilmente valutare e sindacare il sudde tto documento e l’omesso esame dello stesso si riverberebbe sull’esito del ricorso.
Infatti,dalla suddetta documentazione emergerebbe la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni reddituali personali per chiedere di usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato atteso che per l’ammissione al patrocinio era necessario essere titolare di un reddito annuo imponibile risultante dall’ultima dichiarazione non superiore ad euro 11.493, 82 e tenuto conto nel caso concreto del solo reddito personale della ricorrente e non anche di quello del coniuge, trattandosi di giudizio di separazione personale tra i coniugi. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : inosservanza o violazione o falsa ed erronea applicazione di articolo 76d.P.R. n. 115 del2002 e art t. 3 e 10 del d.
P.R. n . 917 del 1986 dovendosi Ric. 2020n. 24256sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 tener conto ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del reddito imponibile al netto degli oneri deducibili. A parere della ricorrente ai fini della determinazione dei limiti di reddito di quell’articolo 76, comma tre, d.p.r. n. 115 del 2002 non si può tener conto degli oneri deducibili. Il reddito imponibile di riferimento è quello al netto della riduzione prevista dalla disciplina fiscale. In tal senso la ricorrente cita giurisprudenza di legittimità. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Il Presidente del Tribunale di Lanciano ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base delle informazioni richieste alla Agenzia delle Entrate. Successivamente il medesimo Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. n.115 del 2002d a lla Di Pasquale perché la ricorrente non ha prodotto le informazioni richieste in relazione alle ragioni della revoca , senza tu ttavia specificare in alcun modo quali fossero le suddette informazioni “richieste” e senza alcuna indicazione del reddito preso in esame in relazione alla dichiarazione della richiedente e delle ragioni del superamento del limite massimo previsto dal citato art. 76, salvo un generico richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
Il provvedimento impugnato, in altri termini , non fornisce alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente ha superato il limite di reddito previsto dall’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 omettendo qualsiasi riferimento specifico alla dichiarazione dei redditidella Di Pasquale, al reddito da questa effettivamente Ric. 2020n. 24256sez. S2 - ud. 0 8 /0 6 /202 3 percepito nell'anno antecedente l'istanza e ad eventuali variazioni di reddito intervenute successivamente.
2. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lanciano in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lanciano in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del present