Court dismisses appeal against free legal aid revocation due to inadmissible criminal court decision and income calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Valeria Moccia's appeal against the revocation of her civil free legal aid status. Moccia argued that a prior criminal court decision declaring non-proceedings for false income declaration should invalidate the revocation based on her alleged 2012 income of €5,813.96. The court dismissed the appeal because the criminal decision was not part of the civil record, lacked substantive value regarding income amounts, and was inadmissible under Article 372 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002; Art. 372 c.p.c.: A criminal court decision declaring non-proceedings regarding false income declaration is inadmissible in a free legal aid appeal if not deposited in the civil record and lacks substantive value regarding income amounts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14441/2020 R.G. proposto da MOCCIA VALERIA, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Sechi, con domicilio eletto in Roma, Via Tuccimei n. 1, presso l’avv. Alberto Hall. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso il decreto del Tribunale di Sassari pubblicato in data 31.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Valeria Moccia propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Sassari, con cui è stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio con riferimento ad un giudizio civile, sull’assunto che il reddito della Oggetto: gratuito patrocinio ricorrente, cumulato a quello dei familiari conviventi, superava i limiti di legge per accedere al beneficio. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
2. L’un ico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112, comma primo, lettera d), D.P.R. 115/2002, sostenendo che l’Agenzia delle entrate, oltre ad aver richiesto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, aveva sporto denuncia al giudice penale per il reato previsto dall’art. 125 TUSG, procedimento conclusosi con la declaratoria di non doversi procedere, sul rilievo che nel 2012 la Moccia non conviveva con la sorella. Si deduce, pertanto, l’illegittimità della revoca, assumendo che la ricorrente aveva percepito nella suddetta annualità un reddito di soli € 5813,96.
Il ricorso non merita accoglimento. Non può avere ingresso in questo giudizio la pronuncia del GIP presso il tribunale di Sassari con cui è stato disposto di non doversi procedere a carico della ricorrente per il reato di cui all’art. 125 D.P.R. 115/2002 (per aver falsamente attestato il possesso delle condizioni di reddito per accedere al beneficio). La decisione, adottata prima dell’emissione del provvedimento impugnato (14.2.2020), non risulta depositata nel giudizio che è esitato nel provvedimento oggetto di ricorso; non ha, infine, valenza di giudicatosostanziale riguardo al l’entità del reddito della richiedente per il 2012, essendo fondata su mera prognosi di inutilità del dibattimento (Cass. pen. 26565/2015;
Cass. pen.339212012; Cass. 253127/2012; Cass. pen. 22864/2009; Cass. pen. 35178/2008). Non rientra, infine, tra i documenti di cui è ammissibile il deposito in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (potendo avere ingresso solo quelli che attengono all’ammissibilità del ricorso e del controricorso o alla nullità della sentenza). E’, in definitiva, incensurabile la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito circa il fatto che la ricorrente non era in possesso dei requisiti reddituali per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato al momento della domanda di ammissione.
Il ricorso è respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d