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Ordinanza — n. 21337/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lawyer fee liquidation, ruling it below statutory minimums for state-funded defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the second ground of appeal regarding the liquidation of fees for a state-funded defender, while dismissing the first ground on procedural absorption. The appellant argued the tribunal's fee was too low, citing statutory minimums for indeterminate-value cases, whereas the Ministry of Justice remained absent. The court ruled that the liquidated amount of €1,112.50 fell below the mandatory minimums established by tariff regulations, necessitating a remand to a different judge to recalculate the fees.

Regesto Legislator

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Art. 82 d.P.R. n. 115/2002; Art. 5 comma 6 d.m. n. 55/2014: The liquidation of fees for a defender admitted to state-funded representation must respect statutory minimums and cannot be arbitrarily reduced below the minimum tariff values applicable to the case type.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compenso difensore tariffe professionali minime cassazione con rinvio difensore parte ammessa indennità di patrocinio spese di difesa spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Maurizio Galasso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il Tribunale di Bergamo disposto la sua condanna a rimborsare le spese processuali al Ministero della Giustizia rimasto contumace nel giudizio di opposizione.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Per consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R.
Art. 2, 3, 4, 5 e 12 d.m. n. 55/2014
Art. 112 e 113 c.p.c.
Art. 5 comma 6 d.m. n. 55/2014
610 del 1999), la liquidazione disposta dal Tribunale di Bergamo (€ 1.112,50) risulta inferiore ai valori minimi delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, sia pure con riferimento ai parametri delle cause di valore indeterminabile non complesse (art. 5, comma 6, del.
art. 86 c.p
proposto da: GALASSO MAURIZIO, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il Tribunale di Bergamo, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 d.P.R.
art. 91 c.p
Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Maurizio Galasso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il Tribunale di Bergamo disposto la sua condanna a rimborsare le spese processuali al Ministero della Giustizia rimasto contumace nel giudizio di opposizione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31404 del 2019
115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 31404 del 2019; Cass.
Cass. n. 26643 del 2011
31404 del 2019; Cass. n. 26643 del 2011).
Cass. n. 11788 e n. 10438 del 2023
37 del 2018, anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 11788 e n. 10438 del 2023).
Cass. Sez. 2, n. 610 del 1999
Cass. n. 19041 del 2022
Non rilevano al fine di giustificare liquidazioni di compensi inferiori ai minimi tariffari prassi giurisprudenziali locali o regole protocollari (Cass. n. 19041 del 2022; n.
Cass. n. 22257 del 2022
Cass. n. 2527 del 2012
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13779/2022 R.G. proposto da: GALASSO MAURIZIO, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BERGAMO R.G. n. 6886/2020 depositata il 08/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L ’avvocato Maurizio Galasso ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo R.G. n. 6886/2020 depositata l’8 febbraio 2022. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria.

3. Il Tribunale di Bergamo, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 spiegata dall’avvocato Maurizio Galasso contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad un giudizio di separazione “instaurato come giudiziale” ma “subito consensualizzato” (ricorso depositato il 3 ottobre 2019; udienza del 9 luglio 2020; decreto di omologa del 21 luglio 2020), ha ritenuto congrua la somma di € 1.112,50, come da “costante orientamento della Sezione I” dello stesso ufficio giudiziario.

L’opponente avvocato Galasso è stato altresì condannato a rifondere al Ministero della Giustizia le spese processuali, determinate nella somma di € 810,00, oltre accessori, 4. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato Maurizio Galasso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il Tribunale di Bergamo disposto la sua condanna a rimborsare le spese processuali al Ministero della Giustizia rimasto contumace nel giudizio di opposizione. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato Maurizio Galasso denuncia la violazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 12 del d.m. n. 55/2014 e degli artt. 112 e 113 c.p.c. in ordine all’importo del compenso liquidato.

5. Iniziando dall’esame del secondo motivo di ricorso, che attiene alla statuizione principale dell’ordinanza impugnata, esso è fondato. L’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Per consolidata interpretazione di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 31404 del 2019; Cass. n. 26643 del 2011).

Da ultimo, questa Corte ha altresì affermato che dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 11788 e n. 10438 del 2023). Nella specie, avendosi riguardo a causa di valore indeterminabile, quale è la controversia di separazione dei coniugi (Cass.

Sez. 2, n. 610 del 1999), la liquidazione disposta dal Tribunale di Bergamo (€ 1.112,50) risulta inferiore ai valori minimi delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, sia pure con riferimento ai parametri delle cause di valore indeterminabile non complesse (art. 5, comma 6, del. d.m. n. 55 del 2014). Non rilevano al fine di giustificare liquidazioni di compensi inferiori ai minimi tariffari prassi giurisprudenziali locali o regole protocollari (Cass. n. 19041 del 2022; n. 22257 del 2022; n. 2527 del 2012). L’accoglimento del secondo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del primo mezzo di gravame sulla condanna alle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dall’ordinanza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio, fermo il principio che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.91 c.p.c., non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Va perciò accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo motivo, e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa tenendo conto dei principi enunciati e dei rilievi svolti e provvederà aregolare altresì le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Ro