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Ordinanza — n. 21319/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows legatee's simulation claim against sale by decedent, permitting full evidentiary rules as third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed Paolo De Cinti's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of his claim regarding simulated sale by his deceased mother. The lower court had incorrectly treated the legatee as a party to the simulated transaction, restricting his evidentiary options, while the appellant argued he acted as a third party protecting his reserved share. The Supreme Court ruled that when a legatee challenges a sale by the decedent to protect their reserved share, they assume the status of a third party, thereby permitting full evidentiary rules including witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 1417, 1470 cod. civ.; When a legatee challenges a sale by the decedent to protect their reserved share, they assume the status of a third party, permitting full evidentiary rules including witness testimony.

Parole chiave

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legitimate heir status simulated contract reserved share protection evidentiary limitations third party standing succession law Cassation review trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 1417 cod. civ.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, affermò che l’attore ave va agito in qualità di successore a titolo universale della madre, nel frattempo deceduta, ed era soggetto , pertanto, alle limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 cod.
Art. 1470 cod. civ.
art. 1417 cod. civ
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, affermò che l’attore ave va agito in qualità di successore a titolo universale della madre, nel frattempo deceduta, ed era soggetto , pertanto, alle limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16535 del 2020
N.19639/2018.premessa della avvenuta lesione della propria quota di legittima, assume rispetto ai contraenti la qualità di terzo, con conseguente ammissibilità della prova per testimoni e presuntiva senza limiti o restrizioni ( Cass. n. 16535 del 2020; Cass.
Cass. n. 12137 del 2019
16535 del 2020; Cass. n. 12137 del 2019; Cass.
Cass. n. 15510 del 2018
12137 del 2019; Cass. n. 15510 del 2018).
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Testo completo

lle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Sergio Di Zitti e Antonio Vittucci , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Gualtiero Serafino n.

8. Ricorrente contro De Cinti Franco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Patrizia Viglietto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viaCrescenzio n.

43. Controricorrente avverso la sentenza n.1634/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 13. 3. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzinella camera di consiglio del 23. 5. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N.19639/2018.Con sentenza n. 1634 del 13. 3. 2018 la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta daDe Cinti Paolo volta a far dichiarare la simulazionerelativa della compravendita con la quale la madre, Danieli Vienna, con rogito del 23. 4. 2007, aveva venduto, con riserva di usufrutto, un proprio immobile a De Cinti Franco, fratello dell’esponente.

L’istante agì in giudizio assumendo la nullità dell’atto di compravendita in quanto dissimulante un patto successorio e, in subordine, che comunque esso era affetto da simulazione relativa, dissimulante una donazione, non essendo stato versato il prezzo. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, affermò che l’attore ave va agito in qualità di successore a titolo universale della madre, nel frattempo deceduta, ed era soggetto , pertanto, alle limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 cod. civ. a carico delle parti del negozio simulato; chea tal fine non poteva tenersi conto della domanda di riduzione delle donazione da lui avanzata nel corso del giudizio, con la prima memoria istruttoria, la cui proposizione consente di riconoscere al legittimario che assuma di essere stato leso nella sua quota di legittima dal contratto simulato la posizione di terzo, trattandosi di domanda inammissibileperché nuova; che la dimostrazione della simulazione dell’atto non era stata fornita, non avendo l’attore dato prova dell’accordo simulatorio, limitandosi soltanto a dedurre elementi presuntivi, non utilizzabili, per la ragione suddetta, come mezzo di prova, mentre l’atto negoziale indicava comunque il prezzo di vendita e dava atto della sua corresponsione.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 18. 6. 2018, ha proposto ricorso De Cinti Paolo, affidandosi a due motivi. De Cinti Franco ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/ofalsa applicazione dell’art.1470 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere rigettato la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto per difetto di prova. Sostiene al contrario la parte che tale prova emergeva proprio dal tenore R.G.

N.19639/2018.dell’atto, in cui risultavano presenti due testimoni, evidentemente al solo fine di rispettare l’obbligo di forma della dissimulata donazione, e da cui emergeva che non era stato pagato alcun prezzo, atteso che in esso i due contraenti si davano atto “ che il pagamento viene effettuato mediante imputazione a pagamento del prezzo di tutto quanto corrisposto dall’acquirente ad ogni titolo sia per l’acquisizione dell’alloggio che per il pagamento degli oneri successivi che la alienante dichiara e riconosce essere state integralmente corrisposte dall’acquirente in nome e per conto dell’alienante“.

Si aggiunge che comunque il convenuto non aveva mai dato prova di avere corrisposto il prezzo di acquisto. Il secondomotivo di ricorso, denunzia ndo violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1414, comma 2, 1417, 458 e 566, comma 1, cod. civ., critica la decisione impugnata per avere attribuito all’esponente, ai fini della prova della simulazione, la posizione di parte e non quella di terzo, affermando di conseguenza che la prova della simulazione doveva essere necessariamente data con l’accordo scritto. Sostiene al contrario il ricorso che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere pienamente ammissibile la prova per presunzioni, considerata l’illiceità dell’atto dissimulato, in quanto volto a escludere l’erede legittimodalla successione, ed atteso che comunque l’attore aveva agito per la lesione di legittima chiedendo la riduzione della donazione, domanda che, sep pur propost a soltanto con la memoria istruttoria, era pienamente ammissibile, avendo l’istante fin dall’atto di citazione dichiarato di riservarsi di intraprendere tali azioni in caso di decesso della madre.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono fondati nei sensi appresso precisati. In particolare, appare fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 1417 cod. civ., risultando corretta la premessa da cui essa muove che l’attore, fin dall’atto introduttivo del giudizio, aveva fatto valere la propria qualità di legittimario leso nella sua quota di legittima e non era pertanto soggetto alle limitazioni di prova poste dall’art. 1417 cod. civ. a carico delle parti e dei loro successori. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nell’azione di simulazione, sia essa relativa o assoluta, il legittimario che agisce per l’accertamento di una simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, proponendo la domanda sulla R.G.

N.19639/2018.premessa della avvenuta lesione della propria quota di legittima, assume rispetto ai contraenti la qualità di terzo, con conseguente ammissibilità della prova per testimoni e presuntiva senza limiti o restrizioni ( Cass. n. 16535 del 2020; Cass. n. 12137 del 2019; Cass. n. 15510 del 2018). In questa evenienza, cioè quando la domanda di simulazione è accompagnata dalla pretesa anche implicita di tutelare la propria quota di riserva, infatti, il legittimario agisce a tutela di un diritto proprio, essendo tale quello sulla quota di legittima, ponendosi in una posizione antagonista, come qualsiasi altro terzo , rispetto al de cuiused alla volontà negoziale dal lo stesso manifestata .

Nel caso concreto l’attore aveva impugnato di simulazione relativa, in quanto dissimulante una donazione, l’atto di compravendita, con riserva di usufrutto, posto in essere della madre nei confronti dell’altro figlio, deducendo che l’immobile alienato costituiva l’intero patrimonio della madre e che l’atto , di fatto, lo aveva privato di qualsiasi diritto sull’eredità. La sentenza della Corte di appello, pur dando atto di tale deduzione ( pag. 6 ), ha affermato che non avendo l’appellante proposto tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, domanda di riduzione o di integrazione quale legittimario leso nella sua quota, egli aveva assunto, rispetto all’atto impugnato, la stessa posizione del de cuius, restando così soggetto alle limitazioni previste per la prova della simulazione tra le parti.

La conclusione accolta non può essere condivisa. La Corte romana ha del tutto omesso, nel qualificare la posizione dell’attore, di prendere in considerazione il fatto da lui denunciato, di cui pure ha dato atto, che proprio a causa dell’attodi disposizione era venuto meno qualsiasi bene ereditario. Ora, i n ipotesi di mancanza o insufficienza del relictu m , è giocoforza riconoscere che i diritti attribuiti dalla legge al legittimario non potrebbero essere soddisfatti altrimenti se non a scapito dei simulati acquirenti donatari. La situazione rappresentata dall’attore, fin dall’atto introduttivo, non poteva pertanto ingenerar e alcun equivoco in ordine al fatto che la domanda di simulazione fosse preordinata alla reintegrazione della propria quota di riserva.

Le altre censure si dichiarano invece assorbite. R.G. N.19639/2018.Il ricorso va pertanto accolto, nel senso di cui in motivazione, e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si adeguerà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunziato, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2023. Il Presidente R