Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; no costs awarded upon voluntary abandonment of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant initially sought to overturn a lower court ruling against him, he subsequently submitted a declaration to abandon the proceedings, which was accepted by the opposing party's counsel. Consequently, the court ruled that no judgment on costs was necessary and the litigation ended without further disposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the cassation proceeding without requiring a ruling on costs or double contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
l ricorso dall’Avvocato Giuseppe Vetrano, elettivamente domiciliat o presso lo studio legale Porpora in Roma, via della Giuliana n.
74. Ricorrente contro De Feo Emilia, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’AvvocatoMario di Salvia, elettivamente domiciliata presso la Corte di Cassazione. Controricorrente avverso la sentenza n.2737/2018 della Corte di appello di Napoli , depositata il 7. 6. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. R.G. N. 27277/2018.La Corte, lettoil ricorso proposto da Maffei Donato per la cassazione della sentenza n. 2737del 7. 6. 2018 del la Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la sua domanda di condanna di De Feo Emilia al pagamento del saldo dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio. letto il controricorso notificato da De Feo Emilia; rilevato che il ricorrente con atto depositato in data 19. 4. 2023, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione in calce all’atto, tale rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dal procuratore della controricorrente; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibil e ( Cass. n. 23175 del 2015;
Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio