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Ordinanza — n. 21295/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims by both parties in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21295/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal of claims by both parties. The appellant, Milano 90, had initially sought to overturn a lower court ruling that partially awarded them additional work costs against Agrindustria s.r.l., while the respondent had filed a counterclaim for damages due to delays. The court noted that both parties subsequently submitted formal acts renouncing their respective appeals, leading to the complete cancellation of the litigation and the offsetting of all procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals, the judgment is declared extinct and the costs are compensated between them.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of cassation appeal compensation of litigation costs construction contract dispute reciprocal renunciation of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile ( Cass. n. 23175 del 2015;
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod.

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Testo completo

ig. Andrea Scarpellini, rappresentata e difes a per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Lorena Lunardi e prof. Paolo Carbone, elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Pozzetto n. 122. Ricorrente contro Agrindustria s.r.l. unipersonale , con sede in Terni, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Marcelli , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato prof. Piero Sandulli , elettivamente domiciliata presso il suo studi o in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli n.

9. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.9858/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 26. 9. 2018. R.G. N. 35642/2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. La Corte, letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Milano 90 per la cassazione della sentenza n. 9858 del 26. 9. 2018 dell a Corte di appello di Roma, che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla s.r.l. Agrindustria, l’aveva condannata s.r.l. al pagamento in favore dell’appellante della maggior somma di euro 300.038,42, a titolo di pagamento dei lavori aggiuntivi realizzati nel corso di un contratto di appalto per l’esecuzione di una pensilina di collegamento tra due edifici e rigettato la sua domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivante da ritardo nell’esecuzione dell’opera; letto il controricorso e ricorso incidentale notificato da s.r.l.

Agrindustria; rilevato che la società Milano 90, con atto depositato il 1 2 . 5. 2023, sottoscritto personalmente dal suo legale rappresentante e dai suoi procuratori, ha dichiarato di rinunziare al ricorso principale e che, con successivo atto del 15. 5. 2023, firmato dal legale rappresentante e dal suo procuratore, la società Agrindustria ha dichiarato di accettare tale rinunzia e di rinunciare, a sua volta, al ricorso incidentale; che per effetto della reciproca rinunzia va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile ( Cass. n. 23175 del 2015;

Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. R.G. N. 35642/2018.Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio