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Ordinanza — n. 21287/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects penalty fine when buyer claims breach but lacks valid statutory grounds for contract rescission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21287/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appellant's request for a contractual penalty fine following an appeal against a lower court's judgment. The appellant argued that the seller's failure to deliver the agreed machinery accessories justified a rescission based on breach of contract, thereby triggering the penalty clause. The court held that the absence of a valid statutory ground for rescission means the penalty cannot be converted from a breach claim into a unilateral right of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 1453 c.c.; Art. 1385 c.c.: A contractual penalty is not payable if the party claiming it fails to prove the other party's breach justifies a rescission, as the right to rescind cannot be arbitrarily converted into a unilateral right of repentance.

Parole chiave

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contractual penalty fine unilateral right of repentance breach of contract contract rescission accessory delivery failure mancata attuazione degli accordi illeciti restituzioni all'esportazione pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1453 c.c.
Art. 1385 c.c.
Il fatto che i presupposti dell’inadempimento contestato non vi fossero – e che, a monte, non vi fossero le condizioni per recedere dal contratto in ragione dell’inadempimento della controparte, non essendo stata contemplata alcuna caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.
Art. 1373 c.c.
di sciogliersi unilateralmente dal negozio ad nutum, poiché la parte non si è avvalsa della facoltà corrispondente all’istituto giuridico regolato dall’art. 1373, primo comma, c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 1497 c.c
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice o per mancanza delle qualità essenziali ex art. 1497 c.c., con la condanna della Abramo Mason al risarcimento dei danni nella misura di giustizia o da liquidarsi in via equitativa.
art. 1385 c.c
Il fatto che i presupposti dell’inadempimento contestato non vi fossero – e che, a monte, non vi fossero le condizioni per recedere dal contratto in ragione dell’inadempimento della controparte, non essendo stata contemplata alcuna caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4838 del 01/03/2018
Sez. 2, Sentenza n. 6983 del 16/12/1982
4838 del 01/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6983 del 16/12/1982).
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 30/10/1973
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7834/2020) proposto da: Abramo MASON S.r.l. Unipersonale (C.F.: 03437670262), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini n. 13, presso lo studio dell’Avv. Mario Ettore Verino, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Stefano Benzi, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGROMECCANICA di CONTE Paolo (P.IVA: 03287990281), in persona del suo titolare CONTE Paolo (C.F.: CNT PLA 76E05 C743W); -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3019/2019, pubblicata il 18 luglio 2019;

R.G.N. 7834/20 C.C.15/06/2023 Vendita –Bene mobile –Recesso per inadempimento – Multa penitenziale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2009, la Abramo Mason S.r.l. unipersonale conveniva, davanti al Tribunale di Treviso (Sezione distaccata di Castelfranco Veneto), la Agromeccanica di Conte Paolo, al fine di sentire dichiarare che la convenuta aveva esercitato il recesso dal contratto di vendita del 26 agosto 2008, avente ad oggetto una mietitrebbia Laverda 2760, con contestuale permuta del macchinario Laverda 3790, con barra da grano/soia, in forza della previsione di cui all’art. 5 del contratto, per effetto della lettera spedita il 29 agosto 2008, come accettato dalla venditrice.

Per l’effetto, chiedeva che la Agromeccanica fosse condannata al pagamento della multa penitenziale, nella misura di euro 31.500,00, pari al 30% del valore complessivo di vendita di euro 105.000,00 più IVA, o di quel diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa, oltre interessi dal 13 settembre 2008 – giorno di ricezione della comunicazione di accettazione del recesso –sino al saldo effettivo. Si costituiva in giudizio la Agromeccanica di Conte Paolo, la quale resisteva alla domanda proposta, chiedendo il rigetto della condanna richiesta o, in subordine, la riduzione dell’importo dovuto.

In via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice o per mancanza delle qualità essenziali ex art. 1497 c.c., con la condanna della Abramo Mason al risarcimento dei danni nella misura di giustizia o da liquidarsi in via equitativa. E ciò perché l’attrice aveva inteso consegnare un bene diverso da quello pattuito, perché non completo di tutti gli accessori convenuti necessari e, in particolare, dell’accessorio costituito dalla barra per il grano. Negava poi che avesse inteso esercitare la facoltà di recesso prevista dall’art. 5 del contratto.

Con sentenza n. 230/2011, depositata il 7 dicembre 2011, il Tribunale adito dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla risoluzione del contratto e rigettava le altre domande, compensando per intero le spese di lite. In specie, il Giudice di prime cure evidenziava: che era fondata l’eccezione di inadempimento svolta da Agromeccanica, in ordine alla volontà di consegna di un bene diverso da quello pattuito; che, infatti, non era stata contestata la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui, tramite un proprio agente, la venditrice aveva ammesso che non poteva consegnare il macchinario convenuto e visionato al momento dell’acquisto, in quanto venduto ad altro cliente; che, per l’effetto, le parti erano addivenute alla risoluzione consensuale del rapporto; che non era stato peraltro addotto alcun mezzo diretto a dare prova delle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall’assunto inadempimento attoreo. 2.– Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2012, proponeva appello la Abramo Mason S.r.l. con socio unico, la quale lamentava: l’erronea dichiarazione della cessazione della materia del contendere, alla stregua dell’ipotizzata risoluzione consensuale del contratto di vendita; la carenza di alcun elemento da cui potesse emergere che la vendita pattuita comprendesse, oltre al macchinario ceduto – ossia la mi etitrebbia – anche l’accessorio – ossia la barra per il grano – , circostanza che non poteva considerarsi pacifica; l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 5 del contratto, con la conseguente spettanza della multa penitenziale nella misura pattuita.

Infatti, secondo quanto riportato nel corpo della comparsa di risposta, l’agente aveva riferito che, qualora l’acquirente avesse voluto acquistare anche l’accessorio mancante, avrebbe dovuto pagare un’integrazione di prezzo, con ciò confermando che l’accessorio non era parte del contratto. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Agromeccanica di Conte Paolo, la quale contestava ogni avversa argomentazione, chiedendone il rigetto, con la conferma della pronuncia impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede:

a) che nella descrizione del bene ceduto, effettuata nel contratto scritto, non era incluso l’accessorio rappresentato dalla barra per il grano, così com’era indubbio che si trattasse di un accessorio, inteso come parte aggiuntiva non intrinseca al macchinario ceduto, commerciabile anche in via autonoma; b ) che non poteva condividersi l’assunto del Giudice di prime cure, secondo cui l’accessorio fosse compreso nell’accordo concluso tra le parti, rispetto ad un bene concretamente esaminato dalle parti medesime;

c) che, infatti, la circostanza era contestata, atteso che la stessa parte appellata, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, aveva specificato che l’agente incaricato aveva subordinato la consegna della barra per il grano all’integrazione del prezzo;

d) che conseguentemente la pretesa dell’acquirente di ritenersi liberata dal vincolo contrattuale, in ragione dell’inadempimento della controparte all’obbligo di consegnare un macchinario dotato del menzionato accessorio, era priva di fondamento, sicché la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento avrebbe dovuto essere rigettata;

e) che, in ordine all’invocata condanna al pagamento dell’importo previsto dalla regolamentazione pattizia per il recesso dal contratto, l’acquirente aveva inteso liberarsi dal vincolo contrattuale sulla scorta dell’assunto inadempimento posto in essere dalla propria controparte, e non già facendo utilizzo della previsione negoziale che le consentiva di recedere, previo pagamento di una multa;

f) che, a fronte della comunicazione del recesso in virtù del contestato inadempimento del venditore, quest’ultimo avrebbe potuto aderirvi o non e, in quest’ultimo caso, avrebbe potuto pretendere l’esecuzione del contratto e l’adempimento dell’acquirente;

g) che, in ogni caso, la predetta comunicazione non poteva essere qualificata come esercizio della facoltà di recesso prevista dal contratto, poiché il suo contenuto – letto secondo buona fede – non corrispondeva ad un esercizio unilaterale del recesso ad nutum;

h) che correttamente, quindi, la domanda di pagamento della multa penitenziale era stata rigettata, sebbene per una motivazione non pertinente, avendo il Tribunale ritenuto che il contratto di vendita si fosse consensualmente risolto, mentre invece l’alienante non aveva mai aderito a detta prospettiva risolutiva. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la Abramo Mason S.r.l. con socio unico. È rimasta intimata la Agromeccanica di Conte Paolo. 4.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il recesso manifestato dall’acquirente con la missiva inviata fosse del tutto estraneo al disposto dell’art. 5 delle condizioni di vendita poste a tergo dell’ordine irrevocabile d’acquisto del 26 agosto 2008, secondo cui era prevista la possibilità per l’acquirente di recedere dal contratto, previo versamento di un importo pari al 30% del prezzo di vendita.

Ad avviso dell’istante, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente avesse ritenuto che l’alienante fosse stata inadempiente, comunque non avrebbe potuto far valere l’inadempimento a fondamento dell’esercitato recesso, ma avrebbe dovuto agire in giudizio per ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione oppure difendersi eccependo l’inadempimento della controparte. Soggiunge la ricorrente che, in ogni caso, il recesso per altrui inadempimento era del tutto privo di causa, per carenza di alcun fatto di inadempimento imputabile alla controparte, sicché la manifestazione di volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, nell’ipotesi di infondatezza dei motivi addotti, avrebbe implicato la qualificazione del recesso in termini corrispondenti alla facoltà prevista dall’art. 5 delle condizioni di vendita.

Per l’effetto, l’acquirente sarebbe stata tenuta al pagamento della multa penitenziale. 1.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché, attraverso la comunicazione inviata, l’acquirente ha inteso esercitare il “recesso” in ragione del paventato inadempimento del venditore all’obbligo di consegnare, unitamente alla mietitrebbia acquistata, anche l’accessorio rappresentato dalla barra del grano. Il che esclude che l’acquirente abbia inteso avvalersi del recesso unilaterale contemplato nel contratto, quale facoltà esercitabile ad nutum fino a quando esso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Solo a fronte di una siffatta qualificazione – che presuppone l’attuazione di una facoltà di scioglimento convenzionalmente stabilita, indipendentemente da qualsiasi inadempimento – sarebbe spettata la prestazione del corrispettivo previsto per il recesso, ossia la multa penitenziale, alla cui esecuzione è condizionato lo scioglimento. Infatti, la clausola contrattuale contenente una multa poenitentialis, a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello ius poenitendi , non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata exceptio inadimpleti contractus, dall’inadempimento dell’altra parte (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 4838 del 01/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6983 del 16/12/1982). Alla medesima conclusione deve pervenirsi allorché il recesso sia stato impropriamente esercitato afronte di un inadempimento dedotto –ma che poi si riveli non integrato – , poiché, in tal caso, la verifica della inesistenza dell’inadempimento addebitato esclude la risoluzione, ma non consente la conversione del diritto potestativo indebitamente esercitato per tale ipotizzato inadempimento in un recesso unilaterale esercitato ad nutum, a fronte del quale sia esigibile la multa penitenziale pattuita.

La volontà della parte– come accertato dal giudice di merito con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede - non era, infatti, quella di recedere unilateralmente dal contratto in forza del diritto potestativo all’uopo riconosciuto in via convenzionale, ma di sciogliersi dal contratto a causa del dedotto inadempimento della controparte. Il fatto che i presupposti dell’inadempimento contestato non vi fossero – e che, a monte, non vi fossero le condizioni per recedere dal contratto in ragione dell’inadempimento della controparte, non essendo stata contemplata alcuna caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. – esclude che il contatto si sia risolto, ma non legittima la commistione con un istituto processuale diverso, qual è l’esercizio dello ius poenitendi.

In altri termini, il fatto che non vi fossero i presupposti per recedere a causa del dedotto inadempimento della controparte non importa l’automatica conversione del recesso indebitamente esercitato nel diritto previsto dal contratto di vendita (ex art.

5) di sciogliersi unilateralmente dal negozio ad nutum, poiché la parte non si è avvalsa della facoltà corrispondente all’istituto giuridico regolato dall’art. 1373, primo comma, c.c. (e la volontà all’uopo manifestata non può esservi ricondotta). Quest’ultimo diritto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamenti di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, neanche in termini deduttivi (ossia quale causale del recesso esercitato), alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 30/10/1973). 2.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese e dei compensi di lite, atteso che la controparte della ricorrente soccombente è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d