Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Anna Multari, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the respondent, Manlio Satriano, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment termination within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19809/2020 R.G. proposto da : MULTARI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato RADICIONI STEFANO (RDCSFN66T09H501G) rappresentatae difesa dall'avvocato CONDIPODERO MAURIZIO BASILIO (CNDMZB57E28F158K) -ricorrente- contro SATRIANO MANLIO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato SOTIRA TERESA (STRTRS71T62D976R) rappresentato e difeso dall'avvocato PEZZANO FEDELE ANTONIO (PZZFDL65A13F112K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.316/2020depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R