Italian Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, CZ S.R.L., had filed an appeal against a decree involving defendants including Francesco Gentile, but remained silent after the court proposed a definition of the case. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs totaling €2,000 plus statutory fees, and mandated the notification of this decree to the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the case within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 25422/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: CZ S.R.L. + 1, difesicome in atti; contro GENTILE FRANCESCO ED ALTRI, difesicome in atti ( controricorrent i ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 09/