Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Grofi Valerio, had not responded to the lower court's proposal for case definition, while the respondent, Calvino Rosaria, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings and the appellant's liability for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for case definition constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14286/2019 R.G. proposto da : GROFI VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA V.F.CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato CHILESE ANNA (CHLNNA74L59H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MILANI MARCO (MLNMRC45B20D612I) -ricorrente- contro CALVINO ROSARIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato GAGLIO GABRIELLA (GGLGRL66D52D612I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.497/2019 depositata il 05/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co